Nell'ambito degli scambi con la Repubblica di San Marino, in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore (anche ove quest'ultimo agisca indirettamente), l'operazione non può qualificarsi come vendita a distanza e ricade, pertanto, nell'ambito delle cessioni nei confronti di privati, con conseguente assoggettamento ad IVA.
A ribadirlo è l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 300 del 21 aprile 2023.
Fattispecie
Il caso riguarda una società fiscalmente residente nella Repubblica di San Marino che intende cedere beni, alcuni dei quali di valore inferiore a euro 150, ad acquirenti residenti in Italia che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per un ammontare annuale che si ipotizza essere superiore ad Euro 28.000. Le vendite avvengono tramite un agente che opera su un marketplace e si avvale di un call center, mentre per la consegna dei prodotti i clienti possono, alternativamente, ritirarli direttamente presso il fornitore nella sua sede nella Repubblica di San Marino, inviare un corriere di propria fiducia presso il fornitore oppure avvalersi di un servizio di raccolta e recapito fornito da una società fiscalmente residente nel territorio della Repubblica di San Marino.
Quesito
Tramite interpello la società istante chiede se tale modalità di compravendita dei beni possa essere ritenuta una vendita a distanza ai sensi dell'art. 15 DM 21 giugno 2021 (cd. “Decreto Italia-San Marino”), ossia una cessione a privati di beni (diversi dai mezzi di trasporto nuovi) spediti o trasportati dal fornitore, o per suo conto, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto.
Risposta delle Entrate
Il Fisco, alla luce delle clausole contrattuali dichiarate dall'istante, in base alle quali quest'ultimo non interverrebbe in alcun modo nel trasporto o spedizione dei beni, ritiene che le transazioni ricadano nell'ambito del precedente art. 13 DM 21 giugno 2021, che disciplina la territorialità dell'IVA delle cessioni nei confronti di privati, anziché dal menzionato art. 15. Infatti, si legge nella risposta, ''in assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore (anche ove quest'ultimo agisca indirettamente), l'operazione non può qualificarsi come vendita a distanza ai sensi dell'articolo 15 del decreto, e ricade, pertanto, nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto, che disciplina le ''cessioni nei confronti di privati'', con conseguente assoggettamento ad IVA nella Repubblica di San Marino”
Fonte: Risp. AE 21 aprile 2023 n. 300