mercoledì 21/06/2023 • 06:00
Con l’approvazione dei bilanci di esercizio 2022 le società devono procedere alla corretta rappresentazione contabile delle decisioni prese dall’assemblea dei soci in merito alla destinazione dell’utile di esercizio e alla copertura o rinvio dell’eventuale perdita conseguita.
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Cosa prevede la disciplina civilistica Nell'ambito delle S.p.A., anche in caso di adozione del modello dualistico di amministrazione e controllo, è pur sempre l'assemblea a deliberare in materia di distribuzione dell'utile ai sensi dell'art. 2364-bis c. 1 n. 4 c.c. e dell'art. 2433 c.c.). Nelle S.r.l., invece, la scelta relativa alla distribuzione può essere assunta non solo dall'assemblea, ma anche da una decisione extra assembleare dei soci (ai sensi dell'art. 2479 c. 3 c.c.). La proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite va, peraltro, indicata nella Nota integrativa ai sensi dell'art. 2427, c. 1, numero 22-septies, c.c. Con riguardo all'utile (iscritto alla voce 23 "Utile/perdita d'esercizio del Conto Economico del Bilancio), esso può essere generalmente: accantonato a riserva; destinato alla copertura di perdite di esercizi precedenti; distribuito ai soci; riportato a nuovo nella voce A VIII del Patrimonio Netto. L'accantonamento dell'utile a riserva La destinazione dell'utile d'esercizio a specifiche riserve deve avvenire nel rispetto dell'art. 2430 c.c. (riserva legale), così come le regole presenti nello statuto e quanto definito nell'ambito delle delibere assembleari. In particolare, tale disposizione obbliga ad accantonare in tale riserva il 5% dell'utile dell'esercizio fino a quando la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Per qualsiasi ragione, se la riserva legale scendesse al di sotto del limite del quinto del capitale sociale, essa deve essere reintegrata con il progressivo accantonamento di almeno il ventesimo degli utili netti. Nel caso in cui, sia stato omesso l'accantonamento di “almeno la ventesima parte” dell'utile d'esercizio alla formazione della riserva legale quella parte dell'utile soggiace in ogni caso ai limiti di indisponibilità della riserva legale, e quindi, si ritiene sia utilizzabile per la copertura delle perdite future, e non sia distribuibile ai sensi dell'art. 2432 c.c. Invece, in caso di precedenti perdite di esercizio portate a nuovo, la base di calcolo determinante per la quota destinata alla riserva legale è l'utile prima della copertura delle perdite pregresse. Garantita la riserva legale, la rimanente parte di utile può essere accantonata a una riserva non obbligatoria come ad esempio quelle in A.V - Riserve statutarie", e "A.VI - Altre riserve" del patrimonio netto. La copertura delle perdite Dal punto di vista operativo, la copertura delle perdite deve avvenire mediante l'imputazione progressiva delle seguenti voci di patrimonio netto, secondo l'ordine qui di seguito elencato: utili di periodo; utili pregressi non distribuiti; riserve facoltative e straordinarie; riserve da fusione; riserve aventi origine fiscale; riserva statutaria; riserva da contributi in conto capitale; riserva da rivalutazione monetaria; riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto; riserva sovrapprezzo azioni e riserve da conversione di obbligazioni; versamento soci in conto capitale; riserva legale (per la parte eccedente il 5% accantonato); capitale sociale. In relazione alla copertura delle perdite bisogna sempre tenere a mente le previsioni civilistiche che prevedono agli artt. 2446 e 2447 c.c. per le società per azioni e agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le società a responsabilità limitata, le ipotesi di riduzione del capitale di oltre un terzo per effetto di perdite e di riduzione del capitale al di sotto del limite legale. L'art. 3, c. 9, DL 198/2022 (cd. Decreto Milleproroghe) ha tuttavia previsto la proroga alle perdite dell'esercizio 2022 della disposizione di cui all'art. 6 DL 23/2020 con cui è stabilita la “sospensione” dell'applicazione delle disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale. Distribuzione in capo ai soci e relativi divieti Gli utili possono essere alternativamente distribuiti in tutto o in parte in capo ai soci previa delibera assembleare, in tutte quelle ipotesi in cui non si verifichino le seguenti condizioni: nel patrimonio netto sono presenti perdite rinviate da precedenti esercizi, il cui ammontare determina una perdita sul capitale sociale nominale; nell'attivo patrimoniale della società risultano iscritti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità, aventi utilità pluriennale, a meno che non siano coperti da riserve disponibili (art. 2426 c.c.); la società ha emesso un prestito obbligazionario e, per effetto di perdite rinviate da precedenti esercizi, non risulta più rispettata la condizione per la quale l'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione, non può eccedere il doppio della sommatoria delle seguenti voci del patrimonio netto: capitale sociale; riserva legale; altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite. Sospensione degli ammortamenti e destinazione dell'utile da attenzionare Ai sensi dall'art. 3 DL 198/2022 è stata sancita anche per l'esercizio 2022 la possibilità di non imputare gli ammortamenti dei beni materiali e di quelli immateriali a conto economico. Si tratta di una decisione libera ed autonoma che può essere assunta per il solo 2022, oppure può essere confermata dopo averla già presa nel 2020 e 2021 e che comporta delle conseguenze in tema di destinazione degli utili. Ai sensi dell'art. 60 c. 7-ter DL 104/2020 (conv. in L. 126/2020), i soggetti che si avvalgono della norma derogatoria destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili. In mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. Tale riserva indisponibile funge a garanzia di incrementi di utili fittizi da distribuire poi in capo ai soci grazie ad una manovra normativa che è volta ad evitare che le vicende negative legate ad eventi eccezionali (come la crisi economica da Covid-19 e da guerra russo-ucraina), determinino lo scioglimento della società. ...
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