martedì 20/06/2023 • 06:04
In caso di errori non è possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa, né al ravvedimento operoso. L'imposta versata in eccesso può essere recuperata presentando un'apposita richiesta di rimborso entro tre anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.
redazione Memento
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La dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli artt. 15 e 15-bis DPR 642/72 non può essere oggetto di correzioni, né per il tramite di una dichiarazione integrativa e né mediante ravvedimento operoso. Per recuperare l'eventuale maggior credito/minor debito occorre presentare un'istanza di rimborso ad hoc entro tre anni dal pagamento.
È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 350 del 19 giugno 2023 emessa a seguito della richiesta di chiarimenti di un contribuente accortosi che la dichiarazione non era corretta dopo la scadenza del termine ultimo per l'invio. In particolare, la società chiede al Fisco di precisare come vada operativamente gestito il caso in cui la correzione dell'errore determini un maggior credito/minor debito in capo al contribuente e quale sia la corretta procedura per recuperare quanto indebitamente versato.
Escluso che la disciplina della dichiarazione integrativa a favore possa trovare applicazione ai fini dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, le Entrate ritengono che per recuperare l'imposta corrisposta dall'istante per l'annualità 2021, gli importi versati debbano essere chiesti a rimborso mediante apposita istanza, da presentarsi ai sensi dell'art. 37 DPR 642/72, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.
L'imposta non può invece essere compensata con i versamenti dell'imposta di bollo da effettuare nel 2022. Ciò in quanto le previsioni recate dai menzionati artt. 15 e 15-bis DPR 642/72, sono volte a disciplinare specifiche ipotesi (credito risultante dalla dichiarazione annuale e versamento dell'acconto dell'imposta di bollo) in cui l'imposta versata può essere scomputata dai versamenti dell'imposta di bollo da effettuare e, pertanto, la loro applicazione non può essere estesa, in via interpretativa, a fattispecie differenti, come quella oggetto della fattispecie in esame.
Al caso non può neppure essere applicato l'istituto del ravvedimento operoso che, secondo le Entrate, non appare uno strumento conferente nell'ipotesi in cui il contribuente intenda correggere eventuali errori o omissioni commessi a proprio danno.
Fonte: Risp. 19 giugno 2023 n. 350
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