martedì 21/02/2023 • 12:01
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 219, ha chiarito che l'esenzione dall'imposta di bollo si applica anche ad atti e provvedimenti di procedimenti arbitrali posti in essere da enti del terzo settore.
redazione Memento
Con la risposta n. 219 del 21 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche gli atti e ai provvedimenti dei procedimenti arbitrali si applica l'esenzione dall'imposta di bollo prevista per gli enti del terzo settore (ETS). Si ricorda che agli atti indicati nella tariffa allegata al DPR 642/72, vale a dire le istanze, le scritture private, le copie dichiarate conformi, le certificazioni ed altri documenti elencati, si applica l'imposta di bollo fin dall'origine, che deve essere assolta dal soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce (cfr. Ris. AE 6 ottobre 2016 n. 89/E). Con particolare riferimento ai procedimenti arbitrali e ai relativi atti e provvedimenti, il pagamento dell'imposta di bollo è previsto nella misura di € 16 per ogni foglio (art. 20 Tariffa). Secondo il codice del terzo settore (CTS), invece, gli atti, i documenti, le istanze, i contratti nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del terzo settore sono esenti dall'imposta di bollo (art. 82 c. 5 D.Lgs. 117/2017). Sono enti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore (art. 4 c. 1 D.Lgs. 117/2017). Nel caso di specie, la società istante è una società di mutuo soccorso iscritta al registro unico nazionale del terzo settore. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, stante l'ampia formulazione adottata dal legislatore nel definire l'esenzione dall'imposta di bollo degli atti posti in essere dagli ETS, anche gli atti relativi al procedimento arbitrale posti in essere dalla società di mutuo soccorso sono esenti. Fonte: Risp. AE 21 febbraio 2023 n. 219
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