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lunedì 19/06/2023 • 06:00

Caso Risolto Lavoratori che rientrano in Italia

Regime impatriati per il trattamento di fine rapporto

Il regime degli impatriati trova applicazione anche al TFR e alle indennità equipollenti tuttavia il datore di lavoro non può ridurre l'imponibile in sede di erogazione dei redditi ma il beneficio va richiesto dal dipendente all'Ufficio dell'Agenzia una volta ricevuta la riliquidazione dell'imposta.

di Marcello Ascenzi - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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I datori di lavoro sono tenuti ad applicare il regime degli impatriati sui redditi di lavoro dipendente dei lavoratori che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dall'estero, in presenza di talune condizioni. Il beneficio, previa apposita richiesta da parte del dipendente, viene concesso dal datore di lavoro, sui redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, attraverso l'applicazione delle ritenute fiscali sull'imponibile ridotto della percentuale del 70%, oppure del 90% nel caso di trasferimento nelle regioni del sud Italia.

Il TFR e le indennità equipollenti, non partecipando alla formazione del reddito complessivo, non possono essere ridotti dal datore di lavoro in applicazione del regime degli impatriati. Il beneficio può essere richiesto dal lavoratore in sede di riliquidazione dell'imposta da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate. I tratti applicativi del regime degli impatriati al TFR e alle altre indennità equipollenti sono illustrati nelle seguenti note.

Regole fiscali

I lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono beneficiare del regime degli impatriati, previsto dall'art. 16 D.Lgs. 147/2015, al valere di determinate condizioni.

Il regime consente di escludere, dalla partecipazione alla formazione del reddito complessivo, una percentuale del reddito di lavoro che varia dal 70% al 90%, in funzione della regione di trasferimento distinguendo rispettivamente tra regioni del centro-nord e sud d'Italia.

Il regime, la cui durata è pari a 5 anni estensibile di ulteriori 5 anni, trova applicazione per i lavoratori che soddisfano i seguenti requisiti:

  1. non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi di imposta precedenti il trasferimento;
  2. trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 TUIR;
  3. si impegnano a permanere in Italia per 2 anni, a pena di decadenza;
  4. prestano l'attività lavorativa prevalentemente in Italia, ossia per almeno 183 giorni all'anno.

L'applicazione del regime avviene da parte del datore di lavoro previa presentazione di apposita richiesta da parte del dipendente, resa ai sensi del DPR 445/2000, con le seguenti informazioni:

  1. generalità del lavoratore (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
  2. indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia;
  3. dichiarazione di possedere i requisiti per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 16 D.Lgs. 147/2015;
  4. indicazione dell'attuale residenza in Italia;
  5. impegno a comunicare tempestivamente la variazione della residenza;
  6. dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall'art. 44 DL 78/2010, della L. 238/2010, dell'art. 24-bis TUIR.

Ricevuta la richiesta, l'agevolazione viene concessa dal datore di lavoro attraverso l'applicazione delle ritenute fiscali sull'imponibile ridotto della percentuale prevista (70% o 90%), sul quale saranno commisurate le relative detrazioni.

Il regime degli impatriati trova applicazione, non solo per la retribuzione corrente, ma anche al TFR e alle altre indennità e somme riconosciute in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, diversamente dalle remunerazioni correnti, non è previsto un meccanismo di riduzione dell'imponibile da parte del datore di lavoro in sede di erogazione del TFR e delle altre indennità, in quanto tali redditi devono seguire il meccanismo di tassazione separata. La fruizione del regime degli impatriati su TFR e altri indennità equipollenti è, invece, possibile dopo la riliquidazione dell'imposta effettuata dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, in base alle regole sulla tassazione separata, il TFR e le altre indennità e somme indicate dall'articolo 17 c. 1 lettera a) del Tuir sono assoggettati, in via provvisoria, a trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, successivamente, l'imposta è riliquidata dall'Agenzia delle Entrate.

Nella riliquidazione l'Agenzia delle entrate:

  • applica sul TFR e agli altri redditi assimilati l'aliquota media del contribuente relativa al quinquennio precedente; oppure
  • fa concorrere gli stessi redditi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente, come previsto dall'art. 17 c. 3 del TUIR.

Il regime degli impatriati trova applicazione soltanto sui redditi che partecipano alla formazione del reddito complessivo, rimanendo esclusi i redditi soggetti a tassazione separata che, per definizione, non partecipano al reddito complessivo.

Il regime degli impatriati, quindi, potrà trovare applicazione sul TFR e indennità equipollenti solo dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta effettuata dall'Agenzia delle entrate, in quanto in tale sede il contribuente può richiedere che i redditi vengano assoggettati a tassazione ordinaria e che, quindi, concorrano alla formazione del reddito complessivo, condizione che consente l'applicazione del regime degli impatriati.

L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate potrebbe non avere sufficienti informazioni per effettuare la verifica di convenienza con applicazione del regime degli impatriati sarà, dunque, il lavoratore che, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della riliquidazione dell'imposta, dovrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, chiedendo in sede di assistenza la modifica dell'esito della riliquidazione applicando il regime degli impatriati. Si veda in questo senso la conferma dell''Agenzia delle entrate rilasciata al Telefisco 2023 chiarimento n. 19.

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