lunedì 19/06/2023 • 06:00
Il Decreto del Ministro della cultura del 11 aprile 2023 n. 161 fissa le linee guida per la determinazione dei canoni minimi per la concessione d’uso dei beni culturali italiani: una ventata di chiarezza giuridica e di trasparenza, ma non a buon mercato.
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Lo scorso aprile, il Ministro della cultura ha emanato un decreto (Decreto 11 aprile 2023 n. 161, di seguito il "Decreto") contenente una serie di linee guida per la determinazione dei corrispettivi minimi per la concessione d’uso dei beni sotto la custodia di istituzioni italiane, quali, tra l'altro, musei, biblioteche ed archivi pubblici (" Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali").
Nonostante la generica formulazione del titolo, il Decreto prevede specifici criteri di calcolo e importi minimi dei canoni e dei corrispettivi dovuti per due diverse categorie di attività:
(a) la riproduzione dei cosiddetti "beni culturali" ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito "Codice dei beni culturali") e
(b) l'utilizzo degli spazi in cui sono collocati i beni culturali.
Riproduzione dei beni culturali
Per quanto riguarda la prima categoria, è opportuno sottolineare che, nell'ambito del sistema previsto dal Codice dei beni culturali, qualsiasi riproduzione avente finalità commerciale di beni italiani di interesse culturale, artistico o storico rientranti nella definizione di "beni culturali" (di cui agli articoli 2 e 10), è soggetta alla preventiva autorizzazione dello Stato o dell'ente che amministra il bene in questione e dietro pagamento di un canone o corrispettivo (articoli 107 e 108). Al contrario, le riproduzioni di beni culturali per scopi non commerciali - come ad esempio per scopi di studio, ricerca e promozione culturale - non necessitano di autorizzazione preventiva e sono gratuite.
Il diritto di riproduzione in questione, che rappresenta un unicum a livello europeo, si applica indipendentemente dai diritti esclusivi previsti dalla legge italiana sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) e la sua adozione è giustificata dall'interesse del legislatore italiano a tutelare e salvaguardare l'immenso patrimonio storico, artistico e culturale italiano.
Pertanto, ogniqualvolta l'immagine di un dipinto, di una scultura, di un palazzo o di un mobile, o comunque di qualsiasi altro bene culturale, venga riprodotta a fini commerciali, come ad esempio su una maglietta o su altri prodotti, o su materiale di marketing o promozionale, o in un videogioco, è necessario ottenere un'autorizzazione preventiva da parte dell'ente competente e pagare il relativo compenso. La violazione di tale disposizione potrebbe comportare l’emissione di un ordine di inibitoria dell’ulteriore utilizzo o distribuzione della riproduzione non autorizzata e una condanna al risarcimento dei danni.
Recentemente, i tribunali italiani si sono occupati di due casi relativi alla riproduzione non autorizzata di beni culturali che hanno attirato l'attenzione di media specializzati e non: si fa riferimento alla decisione del Tribunale di Firenze del 23 aprile 2023 in merito all'uso non autorizzato dell'immagine del David di Michelangelo sulla copertina di una rivista (vedi https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/10472444/limmagine-dei-beni-culturali-tra-normativa-e-riproduzioni-non-autorizzate) e alla decisione del Tribunale di Venezia del 17 novembre 2022 sulla riproduzione non autorizzata dell'Uomo Vitruviano di Leonardo in un puzzle (vedi https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/10379269/riproduzione-beni-culturali-sanzionato-luso-non-autorizzato-per-un-puzzle).
La legge, però, non prevede un iter standardizzato per l'ottenimento dell'autorizzazione, che in ogni caso è discrezionale e viene rilasciata dall'ente competente solo dopo una valutazione della compatibilità dell'uso con lo scopo culturale e il carattere storico e artistico del bene.
Inoltre, per quanto riguarda i costi di autorizzazione, la legge prevede solo criteri generali per il loro calcolo e il comma 6 dell'articolo 108 del Codice dei beni culturali prevede che gli importi minimi delle tasse e degli oneri per l'uso e la riproduzione dei beni culturali siano fissati dall'amministrazione che concede il diritto di sfruttamento. Tuttavia, al momento dell'entrata in vigore del Decreto, solo pochi enti avevano adottato i propri sistemi tariffari, con conseguenti difficoltà e incertezze per i potenziali fruitori della riproduzione dei beni culturali che spesso non erano in grado di stimare l'impatto economico dei loro progetti.
A questo proposito, quindi, il Decreto, fissando canoni minimi e imponendo agli enti competenti di pubblicare una tabella contenente le tariffe per ciascun utilizzo, è senza dubbio una notizia positiva poiché colma una lacuna e garantisce maggiore trasparenza in merito alla valorizzazione dei beni culturali. Di conseguenza, le aziende saranno in grado di stimare in anticipo il costo dell’utilizzazione dell’immagine di un bene culturale da destinare, ad esempio, a scopi pubblicitari.
Il Decreto contiene tabelle con vari coefficienti che variano in base al tipo di utilizzo (es. per pubblicazioni on line, riviste scientifiche, merchandising) e alla quantità delle riproduzioni.
Una sezione specifica è dedicata alle copie digitali in altissima definizione; in particolare, viene regolata l'ipotesi in cui tali copie siano destinate ad essere utilizzate in associazione con Non Fungible Token (NFT). In questo caso, il canone viene fissato applicando un coefficiente che varia in base al valore del bene culturale (che va da 1.000 a 10.000 euro), sommato ad un canone di licenza variabile da un minimo del 90% a un massimo del 99% delle vendite degli NFT.
Utilizzo degli spazi in cui si trovano i beni culturali
Per quanto riguarda l'utilizzo degli spazi in cui sono collocati i beni culturali, il Decreto prevede una bi-partizione tra l'uso degli spazi culturali per scopi personali e quello per scopi commerciali, distinguendo anche tra l'utilizzo per riprese cinematografiche o per servizi fotografici.
Per l'affitto degli spazi, le tariffe vanno da 100 a 500 euro per spazi fino a 50 metri quadrati, fino ad arrivare ad una forbice che va da 900 a 3.200 euro per luoghi oltre i 1550 metri quadrati. Le tariffe così determinate vanno poi moltiplicate per il coefficiente di valore dello spazio e con il coefficiente legato alle finalità di utilizzo (finalità istituzionali, non profit, lucrative). A titolo di esempio, lo stesso provvedimento riporta che il canone di affitto di uno spazio fino a 350 metri quadrati, di valore medio, per una sfilata di moda di cinque giorni ammonta a 60.000 euro. In aggiunta, l'utilizzatore dovrà anche pagare le spese vive (elettricità, riscaldamento, personale e così via).
Come detto sopra, il decreto è una novità gradita in quanto contribuisce a creare trasparenza e chiarezza consentendo agli imprenditori di prevedere il costo della riproduzione di beni culturali o dell'affitto di spazi. Tuttavia, va sottolineato che il provvedimento, pur essendo stato adottato dopo una consultazione con la Film Commission Italiana, la Direzione Generale per il Cinema e altri stakeholder, ha attirato diverse critiche da parte di varie società scientifiche, archivi e associazioni culturali e di ricercatori che hanno scritto una lettera al Ministero della cultura chiedendo una revisione del Decreto. In sintesi, secondo i firmatari della lettera, il Decreto non solo aumenta sensibilmente i costi di riproduzione a fini non commerciali (ad esempio, 40 fotocopie a colori in formato A4 costerebbero per uno studente 40 euro) ma, introducendo un corrispettivo anche per le riproduzioni pubblicate su riviste e pubblicazioni accademiche, ha un impatto negativo sulla ricerca scientifica, ponendosi in contraddizione con le precedenti politiche adottate dall’Italia in merito ai beni culturali e ponendo il Paese al di fuori delle linee guida adottate a livello internazionale ed europeo.
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Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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