sabato 17/06/2023 • 06:00
Entra in vigore il Regolamento UE 1115/2023, che introduce nuove restrizioni sui prodotti realizzati a partire da materie prime che hanno un forte impatto sul disboscamento e sul degrado forestale. Sono previsti nuovi obblighi informativi e dichiarativi a carico delle imprese che operano nei settori interessati.
Ascolta la news 5:03
I prodotti interessati dal nuovo Regolamento EU 1115/2023
A partire dal 30 dicembre 2024, i prodotti derivanti da materie prime come bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno non potranno essere messi a disposizione sul mercato UE o esportati dal mercato dell'Unione europea, a meno che non siano a deforestazione zero. Tali prodotti dovranno, inoltre, essere realizzati nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione e dovranno essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.
A stabilirlo è il Regolamento UE 31 maggio 2023, n. 1115, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 giugno 2023, che introduce nuove rilevanti restrizioni per combattere la deforestazione e ridurre il contributo dell'Unione europea alle emissioni di gas a effetto serra.
Gli operatori sono tenuti a effettuare un'attenta due diligence, lungo tutta la filiera produttiva, dei rischi ambientali collegati alla fabbricazione dei prodotti derivanti dalle materie prime indicate nel Regolamento.
Il contesto normativo di riferimento: il Green Deal europeo
Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 2020, la deforestazione e il degrado forestale rappresentano un fenomeno sempre più allarmante. Il disboscamento ha un forte impatto sul riscaldamento ambientale e contribuisce, pertanto, alla crisi climatica globale e alla perdita di biodiversità.
La lotta alla deforestazione e la tutela della biodiversità costituiscono obiettivi fondamentali del “Green Deal europeo”, un insieme di iniziative politiche proposte dalla Commissione europea nel dicembre 2019, allo scopo di avviare l'UE sulla strada di una transizione verde e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L'Unione europea ha aderito, inoltre, all'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, impegnandosi a ridurre, entro il 2030, i gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli raggiunti negli anni ‘90.
Il Regolamento in esame è in linea anche con i principi enunciati nella “Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente”, adottata a Rio nel 1992. In particolare, si fa riferimento al principio 10, sull'importanza della sensibilizzazione e della partecipazione del pubblico alle questioni ambientali e al principio 22, sul ruolo essenziale dei popoli indigeni nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo, fondamentali per assicurare una gestione sostenibile delle foreste.
Gli obblighi a carico degli operatori: la dovuta diligenza e la raccolta di informazioni
L'articolo 8, Reg. 1115/2023, disciplina il requisito più delicato dal punto di vista degli operatori, ossia quello della dichiarazione di dovuta diligenza.
Sono previsti, infatti, nuovi obblighi, tra cui la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari a dimostrare che i prodotti interessati siano conformi alla legislazione del Paese di produzione. Occorre provare, inoltre, che i prodotti che contengono, sono stati nutriti o fabbricati a partire dalle materie prime richiamate dal Regolamento, sono stati ottenuti senza causare degrado alle foreste o prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.
Ai sensi dell'articolo 9, inoltre, l'operatore è tenuto a raccogliere, organizzare e conservare, per cinque anni dalla data di immissione dei prodotti interessati sul mercato o della loro esportazione, le informazioni adeguatamente probanti e verificabili che certifichino l'origine, la quantità e la descrizione dei prodotti interessati, comprendenti la denominazione commerciale. La descrizione dei prodotti deve includere l'elenco delle materie prime o dei prodotti interessati impiegati per la loro fabbricazione. Da questo punto di vista, sono previsti, inoltre, maggiori obblighi informativi per gli operatori che si occupano di prodotti che contengono o sono stati fabbricati usando il legno, dal momento che questi devono indicare anche il nome comune della specie e la denominazione scientifica completa.
Nello specifico, l'operatore è tenuto a indicare il Paese e la data di produzione, oltre alla geolocalizzazione dei terreni nei quali sono state prodotte le materie prime utilizzate nella produzione.
I nuovi obblighi richiedono un'attenta due diligence sulla propria filiera produttiva. L'articolo 9 stabilisce, infatti, che l'immissione nel mercato è automaticamente esclusa nel caso in cui si sia verificata una deforestazione o un degrado forestale nei terreni di provenienza.
La valutazione le misure di attenuazione del rischio ambientale
Sulla base delle informazioni e della documentazione raccolti, l'operatore deve procedere a un'attenta due diligence per stabilire se sussiste il rischio che i prodotti interessati, destinati a essere immessi sul mercato o esportati, non siano conformi. L'operatore non può immettere sul mercato o esportare i prodotti interessati, a meno che la valutazione non riveli un rischio nullo o trascurabile per l'ambiente.
Più nello specifico, l'articolo 10, Reg. 1115/2023, prevede l'obbligo, da parte dell'operatore, di effettuare una valutazione del rischio, sulla base dell'analisi delle informazioni raccolte e qualsiasi altro documento pertinente. Nell'analisi delle informazioni raccolte, l'operatore deve tenere conto, inoltre, del livello di rischio che la Commissione EU attribuisce al Paese di produzione dei beni. A tal proposito, il Regolamento in esame istituisce un sistema a tre livelli, volto ad assegnare, entro il 29 giugno 2023, una categoria di rischio a ciascun Paese, distinguendo tra quelli ad alto, medio e basso rischio. La classificazione dei Paesi è basata su una valutazione obiettiva e trasparente della Commissione UE che tiene conto delle più recenti evidenze scientifiche e delle fonti di informazione riconosciute a livello internazionale, in materia di tasso di deforestazione e degrado forestale, espansione dei terreni agricoli e produzione delle materie prime interessate.
Per i prodotti originari dei Paesi “a basso rischio”, gli operatori sono autorizzati a esercitare una due diligence semplificata, poiché sono esonerati dall'obbligo di valutazione del rischio. Per i prodotti interessati provenienti da Paesi identificati come “ad alto rischio”, invece, gli operatori sono sempre obbligati ad effettuare la valutazione e ad adottare misure di attenuazione adeguate a ridurre i rischi prima di immettere i prodotti interessati sul mercato. Tra le misure di attenuazione, sono previste la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari e, se necessario, lo svolgimento di indagini svolte con il sostegno economico dei fornitori, in particolare dei piccoli proprietari terrieri.
L'operatore è tenuto, quindi, a predisporre politiche, controlli e procedure adeguati ad attenuare con efficacia i rischi di non conformità dei prodotti interessati, allo scopo di evitare sanzioni pecuniarie, oltre alla confisca dei prodotti interessati e dei proventi ottenuti.
Lo strumento di controllo a disposizione delle Dogane: lo Sportello Unico europeo
Con il Regolamento in commento, sono stati introdotti notevoli obblighi informativi a carico degli operatori del settore. Per consentire un controllo efficace ed efficiente da parte delle Dogane, il Regolamento individua lo Sportello unico dell'Unione europea per le dogane come il “candidato naturale” per il trasferimento automatico di dati tra i sistemi doganali e i sistemi di informazione delle autorità competenti.
Lo Sportello unico doganale UE, introdotto dal Reg. UE 2399/2022, consiste in un sistema integrato di servizi elettronici interoperabili a livello nazionale ed UE. Tale strumento, consente alle autorità doganali e alle altre amministrazioni vigilanti sulle operazioni internazionali di scambiare le informazioni richieste per lo sdoganamento e di operare un controllo automatizzato ed efficiente. In tal modo, è possibile superare la segmentazione dei controlli doganali dovuta alla suddivisione di competenze tra le diverse amministrazioni coinvolte nello sdoganamento, garantendo il coordinamento telematico di tutti i procedimenti connessi all'import e all'export.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Entra in vigore il regolamento europeo istitutivo del CBAM, il nuovo dazio ambientale che ha per obiettivo la neutralità climatica. Questo è quanto previsto dal nuovo Re..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.