giovedì 15/06/2023 • 10:30
L’INPS, con il Mess. 14 giugno 2023 n. 2215, interviene con alcune precisazioni riferite al nuovo ammortizzatore sociale unico a tutela sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori subordinati del settore privato colpiti dagli eventi alluvionali dell’Emilia-Romagna.
redazione Memento
Arrivano alcune precisazioni dell'Istituto relative al nuovo ammortizzatore sociale unico a tutela sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori subordinati del settore privato colpiti dagli eventi alluvionali dell'Emilia-Romagna. Come si legge nel Mess. 14 giugno 2023 n. 2215, con la precedente Circ. INPS 8 giugno 2023 n. 53 è stata illustrata la disciplina che ha introdotto un nuovo strumento di sostegno al reddito, sotto forma di ammortizzatore sociale unico, a tutela sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori subordinati del settore privato colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, i territori della Regione Emilia-Romagna (art. 7 DL 61/2023). Nel Messaggio si conferma che il file, compilato secondo il tracciato e le regole precedentemente fornite, potrà essere trasmesso a partire dalla data del 15 giugno 2023. Quali sono gli altri chiarimenti? Momento temporale di riferimento In merito al momento temporale in cui i lavoratori subordinati del settore privato devono essere residenti, domiciliati o risultare alle dipendenze di un datore di lavoro che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nel Decreto, considerato che il 1° maggio è un giorno festivo, la data deve intendersi differita al primo giorno lavorativo successivo (2 maggio 2023). Impossibilità della prestazione lavorativa Ai fini dell'accesso all'ammortizzatore sociale unico per impossibilità a prestare attività lavorativa in quanto la stessa è svolta presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni alluvionati, si precisa che l'impossibilità non deve intendersi riferita all'intero complesso aziendale ma è sufficiente che riguardi soltanto un settore dello stesso o una singola fase/attività del processo produttivo. N.B. In tale ipotesi, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 90 giornate da collocare nell'arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023. Impossibilità di recarsi al lavoro Nel caso in cui il ricorso alla nuova misura di sostegno al reddito derivi dall'impossibilità a recarsi al lavoro da parte dei lavoratori subordinati del settore privato – residenti o domiciliati alla data del 2 maggio 2023 in uno dei Comuni alluvionati - l'accesso all'ammortizzatore sociale unico è ammesso a prescindere dalla circostanza che l'attività lavorativa si svolga all'interno o al di fuori dei territori ricompresi nel Decreto. N.B. In questa circostanza, la misura di sostegno può essere richiesta dai datori di lavoro per un massimo di 15 giornate da collocare nel medesimo arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023. Fonte: Mess. INPS 14 giugno 2023 n. 2215
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