mercoledì 14/06/2023 • 17:20
Così come il credito rimborsato non può considerarsi garantito da un patrimonio presuntivamente instabile o aggredibile, ugualmente lo stesso non può considerarsi garantito da un patrimonio negativo. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 14 giugno 2023 n. 347.
redazione Memento
Con la risposta del 14 giugno 2023 n. 347, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in tema di rimborso IVA in caso di società con patrimonio netto negativo. Nel dettaglio, l'istante, tenuto conto che il bilancio societario chiuso al 30 giugno 2022 mostra un patrimonio netto negativo e che, pur in presenza di un sensibile miglioramento nei primi mesi del 2023, al momento dell'istanza tale condizione permane, chiede se fosse possibile ottenere il visto di conformità da un professionista abilitato, al fine di ricevere il rimborso del credito IVA maturato dal 2019 al 2022 ed, in particolare, se si possa intendere rispettata la condizione secondo la quale il patrimonio netto, al momento della presentazione della domanda di rimborso dell'IVA recante il visto di conformità, non dovrebbe essere diminuito rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% (art. 38 bis c, 3 lett. a) primo periodo DPR 633/72). L'attuale impianto normativo esenta i contribuenti dall'obbligo di garantire i crediti IVA superiori a 30.000 euro chiesti a rimborso, solo in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 dell'articolo 38bis, e a condizione che non si verifichino le cause di esclusione declinate dal successivo comma 4; diversamente, il rimborso è sempre subordinato al rilascio della garanzia. L'Agenzia precisa che il rimborso resta subordinato alla presentazione della garanzia laddove manchino i requisiti di solidità e virtuosità necessari per tutelare le ragioni erariali al pari di quanto già previsto in passato dal previgente settimo comma dell'art. 38 bis DPR 633/72, che esonerava dall'obbligo di prestare la garanzia le sole imprese solvibili e virtuose. Il legislatore, in altre parole, non ha rinunciato alla tutela dell'interesse erariale, ma ha ammesso che il credito rimborsato in via accelerata possa considerarsi garantito direttamente dal richiedente virtuoso con il proprio stabile patrimonio, ove lo stesso dichiari di rispettare i requisiti di solidità e virtuosità elencati dalle lettere a), b) e c) del comma 3 del citato art. 38 bis DPR 633/72, e ove, altresì, un professionista apponga il visto che attesta la corretta applicazione delle norme tributarie. Il requisito della solidità patrimoniale può dirsi rispettato solo ove esista in concreto un patrimonio e che lo stesso non sia diminuito rispetto al periodo d'imposta precedente di oltre il 40%. In conclusione, così come il credito rimborsato non può considerarsi garantito da un patrimonio presuntivamente instabile o aggredibile, ugualmente lo stesso non può considerarsi garantito da un patrimonio negativo. Fonte: Risp. AE 14 giugno 2023 n. 347
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