mercoledì 14/06/2023 • 11:59
Con il principio di diritto del 13 giugno 2023 n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di noleggio di una nave per operazioni di salvataggio o di assistenza in mare (art. 8-bis c. 1 lett. a) e d) DPR 633/72).
redazione Memento
Secondo l'art. 8-bis DPR 633/72 sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'art. 8 DPR 633/72: a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 50; e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), abis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), abis) e b)”. Con il principio di diritto del 13 giugno 2023 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di noleggio di una nave per operazioni di salvataggio o di assistenza in mare (art. 8-bis c. 1 lett. a) e d) DPR 633/72), ricordando che la Circ. AE 29 settembre 2011 n. 43/E, in linea con l'indirizzo espresso dalla Corte di giustizia Ue (sentenza 22 dicembre 2010, causa C116/10), ha precisato che il regime di non imponibilità ad IVA di cui all'art. 8-bis c. 1 DPR 633/72, relativamente alle prestazioni di locazione e noleggio delle unità da diporto trova applicazione non in termini oggettivi, ma in dipendenza di precisi requisiti soggettivi che devono connotare anche l'attività svolta dal soggetto che prende a noleggio e locazione l'unità da diporto. In sostanza, per l'applicazione del regime di non imponibilità rileva anche l'utilizzo dell'imbarcazione effettuato dal noleggiatore o dal locatario. Si deve trattare, dunque, di imbarcazioni utilizzate da tali soggetti in una delle attività specificamente elencate nella lettera a) della detta disposizione. Ciò premesso, il regime di non imponibilità si applica al contratto di noleggio di un'imbarcazione a condizione che venga specificato che l'imbarcazione è adibita a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare. Infatti: in base alla lettera a) dell'articolo 8-bis le operazioni di salvataggio e assistenza devono essere effettuate in mare; la condizione secondo cui la nave deve essere adibita alla navigazione in alto mare deve sussistere per le imbarcazioni destinate al trasporto a pagamento di passeggeri o impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera. Dunque, la non imponibilità IVA è subordinata alla sussistenza della sola condizione che la nave sia adibita a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare. Di conseguenza, non occorre presentare la dichiarazione che attesta la condizione della navigazione in alto mare, prevista dall'art.8-bis c. 3 DPR 633/72. Fonte: Princ. dir. AE 13 giugno 2023 n. 9
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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