I soggetti che intendono avvalersi del regime di non imponibilità IVA per cessioni e prestazioni destinati a navi adibite alla navigazione in "alto mare", sempre se in possesso dei requisiti necessari, sono tenuti a inviare la relativa dichiarazione inserita nel corpo dell'art. 8-bis, c. 3, DPR 633/72.
Il modello, già approvato con provvedimento n. 151377/2021 è trasmesso all'Agenzia delle Entrate, la quale rilascia ricevuta telematica. A livello amministrativo-contabile, gli estremi del protocollo di ricezione sono indicati nelle fatture emesse dai fornitori, proprio al fine di “godere” del regime di non imponibilità Iva di cui al citato art. 8-bis. Nello specifico, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati dai fornitori nelle fatture emesse in base alla dichiarazione ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale.
La presentazione della dichiarazione
La dichiarazione è presentata esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), mediante l'utilizzo del software denominato "dichiarazione nautica" e la dichiarazione può essere presentata direttamente dal dichiarante o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica. Non solo. Sono ammessi, poiché soggetti abilitati, anche i raccomandatari marittimi o le società in ...
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