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mercoledì 14/06/2023 • 06:00

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Adempimento spontaneo per omessa dichiarazione IVA 2023

Approvate le comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Con il provvedimento del 13 giugno 2023 n. 210441, l'Agenzia delle Entrate definisce e individua le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche, dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2022 o la presentazione della stessa senza quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, minore rispetto all'ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nello medesimo periodo d'imposta.

Gli elementi e le informazioni forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Le informazioni a disposizione del contribuente

L'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare l'eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2022, ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, minore rispetto all'ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d'imposta.

Le operazioni attive dichiarate sono pari al volume d'affari (importo del rigo VE50) aumentato dell'importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (importo del rigo VE40).

Le citate comunicazioni che saranno trasmesse mediante casella di Posta Elettronica Certificata (consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, e dell'interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”) contengono i seguenti dati:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2022;
  • data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti.

Il contribuente può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti: i dati e gli elementi delle comunicazioni sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Regolarizzazione di errori od omissioni con sanzioni ridotte

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2023, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta con il ravvedimento operoso.

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2022 senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13, comma 1 lett. a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall'Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli obblighi a carico dell'Agenzia delle Entrate previsti dalla legge e la stessa Agenzia assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento.

L'Agenzia delle Entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle Entrate conserva i dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

Trasmissione della comunicazione

Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente tramite invio della comunicazione al domicilio digitale del contribuente e che le relative informazioni di dettaglio siano consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell'interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, al quale è possibile accedere nelle modalità previste dalla normativa in materia.

Fonte: Provv. AE 13 giugno 2023 n. 210441

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