mercoledì 14/06/2023 • 06:00
Ai fini dell'identificazione dell'aliquota IVA applicabile, non rientra nelle prerogative delle Entrate disattendere il parere tecnico rilasciato dalla competente ADM, né è possibile sostituire lo stesso con relazioni tecniche di parte.
redazione Memento
Il parere di accertamento tecnico espresso dalle Dogane, teso ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica di un prodotto ai fini doganali, non è sostituibile con il parere di un professionista specializzato. È questa la risposta data alla società che, tramite interpello, chiedeva alle Entrate di chiarire l'aliquota IVA applicabile a un ''prodotto oftalmico in formato pluridose”, discostandosi dal parere tecnico dell'ADM - che ha classificato il prodotto nella sottovoce NC 3307 90 – e sottoponendo alle Entrate la relazione tecnica di un professionista dalla quale risulta che il prodotto svolge ''un'azione terapeutica di tipo meccanico'', rendendo possibile la classificazione dello stesso come dispositivo medico. Come evidenziato dal Fisco, le istanze aventi per oggetto l'individuazione dell'aliquota IVA sulla cessione dei menzionati prodotti, prive del parere delle Dogane, sono da ritenersi inammissibili e agli stessi non potrà essere fornita alcuna risposta nel merito, nemmeno a titolo di consulenza giuridica. In particolare, non rientra, nelle prerogative delle Entrate disattendere il parere tecnico rilasciato dalla competente ADM, né è possibile sostituire lo stesso con relazioni tecniche di parte. Con riguardo ai dettagli della fattispecie, l'Agenzia ricorda che le cessioni di dispositivi medici cui è applicabile, in base alle previsioni della Legge di Bilancio 2019 (art. 1, c.3, L 145/2018), l'aliquota IVA del 10% di cui al n. 114) della Tabella A, parte III, All. DPR 633/72, sono solo quelle riguardanti i dispositivi classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata. Di conseguenza, ai dispositivi medici che non possono essere classificati in tale voce non può ritenersi applicabile l'aliquota IVA ridotta a norma del citato n. 114). Fonte: Risp. AE 13 giugno 2023 n. 345
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