mercoledì 14/06/2023 • 06:00
Il Fisco fa chiarezza sul trattamento fiscale: l'irrilevanza IVA non può essere invocata nemmeno qualora, per assurdo, si volesse considerare il Gruppo IVA estero quale ''unica casa madre'' delle due stabili organizzazioni ''italiane''.
redazione Memento
Se effettivamente imputabili alle stabili organizzazioni, sono rilevanti ai fini IVA le operazioni effettuate tra due branch localizzate in Italia e appartenenti a due diverse società estere, comprese in un Gruppo IVA estero. A confermarlo è l'Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 11 pubblicato il 13 giugno 2023 per fare chiarezza sul trattamento IVA delle transazioni tra stabili organizzazioni ''italiane'' di società facenti parte di un gruppo IVA estero. La rilevanza fiscale deriva dalla soggettività passiva IVA: a seguito della costituzione di un Gruppo IVA, infatti, le società partecipanti perdono la propria a favore di quella del gruppo, unitariamente considerato. Conseguentemente anche le rispettive case madri delle due branch ''italiane'', aderendo, nello Stato UE in cui sono stabilite, a un Gruppo IVA ivi costituito, hanno perso la propria soggettività passiva IVA. In tale contesto, per il Fisco, l'irrilevanza IVA delle transazioni in oggetto non può essere invocata nemmeno qualora, per assurdo, si volesse considerare il Gruppo IVA estero quale ''unica casa madre'' delle due stabili organizzazioni ''italiane''. A sostegno della propria tesi, le Entrate richiamano la disciplina delle operazioni che intercorrono tra una stabile organizzazione e la rispettiva casa madre facente parte di un Gruppo IVA, considerate, dall'art. 70-quinques DPR 633/72, «effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte». Dalla norma discende che la controparte della stabile organizzazione non è la sua casa madre, ma il Gruppo IVA di cui quest'ultima fa parte, che diventa soggetto terzo rispetto a detta branch: pertanto le transazioni tra Gruppo IVA e branch di società, comprese nel suo perimetro, non possono non assumere rilevanza ai fini IVA essendo effettuate tra soggetti ''terzi''. “In sostanza – si legge nel Principio di diritto - al generale principio dell'irrilevanza IVA delle transazioni tra casa madre e stabile organizzazione c'è un'eccezione, riscontrabile quando la casa madre e/ o la sua stabile organizzazione sono comprese in un gruppo IVA situato in uno Stato membro diverso dell'Unione Europea. In questo caso ''viene spezzato il rapporto di identità soggettiva intercorrente tra le due entità (branch e casa madre) appartenenti al medesimo soggetto giuridico (Cfr. sentenza Skandia relativa alla causa C7/13)''. Altra conferma della rilevanza IVA, secondo le Entrate, arriva dal dettato dell'art. 7, c.1, lett. d) DPR 633/72, ai sensi del quale una stabile organizzazione è un «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato..., limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute...» (c.d. intervento diretto della stabile organizzazione). La circostanza quindi che due branch ''italiane'' effettuano tra loro delle operazioni permette di ravvisare un loro intervento diretto (come da ultimo declinato nella Risp. AE 17 gennaio 2023 n. 57). In conclusione, per il Fisco, se assumono rilevanza ai fini IVA le operazioni tra gruppo IVA e stabili organizzazioni di soggetti in esso compresi, sono a maggior ragione rilevanti ai fini della medesima imposta le transazioni effettuate tra dette stabili organizzazioni quando ''intervengono direttamente'' in quanto trattasi di distinti soggetti passivi IVA, nel caso in esame stabiliti in Italia. Fonte: Principio diritto AE 13 giugno 2023 n. 11
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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