martedì 13/06/2023 • 15:52
L'Agenzia delle Entrate, con il principio n. 10 del 13 giugno 2023, ha chiarito che la remissione in bonis non si applica all'omesso esercizio dell'opzione per il regime di branch exemption.
redazione Memento
Con il principio n. 10 del 13 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'omesso esercizio dell'opzione per il regime di branch exemption (di cui all'art. 168 ter DPR 917/86) non può essere sanato mediante la remissione in bonis (di cui all'art. 2 DL 16/2012), dal momento che non si tratta di un adempimento formale. Il mancato esercizio dell'opzione nei termini non impedisce all'impresa di accedere successivamente al regime di branch exemption ogni volta che costituisce una nuova branch (Provv. AE 28 agosto 2017 n. 165138). Da ciò si evince che la possibilità di rimediare all'eventuale mancata opzione al momento della costituzione è offerta soltanto successivamente e in concomitanza con la costituzione di una nuova branch, senza che sia possibile il ricorso alla remissione in bonis. La remissione, infatti, intende salvaguardare il contribuente in buona fede e, quindi, esclude che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell'obbligo di comunicazione o dell'adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento o una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità. L'esistenza della buona fede, in altri termini, presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto o con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente) e abbia soltanto omesso l'adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente (Circ. AE 28 settembre 2012 n. 38/E). Si ricorda che i soggetti residenti nel territorio dello Stato optano per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero (c.d. branch exemption) nel quadro RF del Modello Redditi SC riferito al periodo d'imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di branch exemption e devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione. Per ciascuna stabile organizzazione all'estero va compilato un distinto modulo del quadro RF, utilizzando moduli successivi al primo (riservato alla determinazione del reddito dell'impresa residente) e avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro. Fonte: Princ. dir. AE 13 giugno 2023 n. 10
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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