martedì 13/06/2023 • 12:32
In tema di sospensione dei termini in caso di malattia o infortunio del professionista, il CNDCEC, con i pronto ordini n. 76 e n. 204 del 12 giugno 2023, ha chiarito che non è richiesta una data certa del mandato e che il professionista deve sempre inviare tramite PEC la comunicazione agli uffici della PA.
redazione Memento
Con il pronto ordini n. 76 del 12 giugno 2023, il CNDCEC ha chiarito che, in caso di malattia o infortunio del professionista, ai fini dell'operatività della sospensione dagli adempimenti tributari (art. 1 c. 927-944 L. 234/2021) non è richiesta una data certa, ma è necessario che nella comunicazione di inizio degenza ospedaliera/cure domiciliari siano contenuti i mandati ricevuti dai propri clienti, di cui è stata dimostrata la data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare. La comunicazione da inoltrare ai competenti uffici della pubblica amministrazione deve contenere la copia dei predetti mandati professionali, unitamente alla documentazione medica che attesta la data di inizio e conclusione del periodo di degenza ospedaliera/cure domiciliari. Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, l'obbligo di far conoscere i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano di sospensione rappresenta, quindi, la condizione necessaria per rendere operativo l'istituto. Con il pronto ordini n. 204 del 12 giugno 2023, è stato confermato che non è possibile il deposito della documentazione richiesta presso l'Ordine territoriale in luogo della spedizione agli uffici della pubblica amministrazione tramite PEC. Si ricorda che il CNDCEC ha avviato un'interlocuzione con l'AE per concordare un iter procedimentalizzato da seguire per avvalersi della sospensione della decorrenza dei termini per gli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio di quest'ultimo; tale interlocuzione è ancora in corso. Nelle more, l'AE, con la risposta n. 248 del 13 marzo 2023, ha fornito utili chiarimenti, tra cui quello che la sospensione opera: - solo per gli adempimenti con scadenza nei 60 giorni successivi al verificarsi dell'evento; - dalla data di scadenza dell'adempimento che cade nei 60 giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari (o nel periodo inferiore di degenza ospedaliera/cure domiciliari) fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari. Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine predetto. Fonte: PO CNDCEC 12 giugno 2023 n. 76 e n. 204
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