lunedì 12/06/2023 • 11:10
Entro il 21 giugno 2023 le imprese esercenti attività agricola e pesca che intendono cedere il bonus carburante devono inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
redazione Memento
Le imprese esercenti attività agricola e pesca che intendono cedere il bonus carburante per le spese sostenute nel 3° e nel 4° trimestre 2022 devono effettuare la comunicazione, entro il 21 giugno 2023, all'Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione di cessione deve essere inviata, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, dal soggetto che appone il visto di conformità e utilizzando l'apposito modello approvato. Il credito d'imposta è riconosciuto al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina ed è pari al 20% delle spese sostenute dalle suddette imprese per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali (art. 2 c. 1 DL 144/2022). Si ricorda che, entro il 16 marzo 2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, dovevano inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il credito è in alternativa utilizzabile in compensazione nel Mod. F24 (art. 17 D.Lgs. 241/97) o cedibile a terzi per intero, previa comunicazione della cessione entro il 21 giugno 2023. Le imprese beneficiarie possono cedere i crediti ad altri soggetti, con possibilità di 2 ulteriori cessioni solo a favore di soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia). I cessionari possono utilizzare il credito acquistato in compensazione mediante Mod. F24 o cederlo nuovamente. Il credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c. 5 DPR 917/86. Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
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