lunedì 12/06/2023 • 06:00
Cambiano le regole per la gestione dei rifiuti: dal 15 giugno entra in vigore il nuovo Regolamento che disciplina il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità (DL 59/2023 pubblicato in GU 31 maggio 2023 n. 126).
redazione Memento
A partire dal prossimo 15 giugno entra in vigore la nuova disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità (RENTRI) recata dal cosiddetto “Regolamento RENTRI” (DL 4/59 approdato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 maggio). Le nuove disposizioni disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo, tra le altre cose: i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di rifiuti con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi; le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi; il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi al registro e al formulario. Il nuovo Registro, gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sostituirà il SISTRI e, rispetto al passato, consentirà la digitalizzazione di tutta la documentazione. Proprio in virtù del carattere innovativo della digitalizzazione delle operazioni previste per assicurare la tracciabilità dei rifiuti, è prevista un'applicazione graduale degli obblighi a carico degli operatori: la tenuta del Registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale diverrà obbligatoria a partire dal diciottesimo mese dall'entrata in vigore del decreto (ovvero a partire dal 15 dicembre 2024); la gestione in modalità digitale del formulario di identificazione del rifiuto a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025). Analogo criterio è stato utilizzato per le tempistiche di iscrizione al RENTRI, prevedendo una gradualità temporale in relazione alla categoria e alla dimensione aziendale degli operatori: a decorrere dai 18 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ed entro i 60 giorni successivi (15 dicembre 2024), sarà obbligatorio per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali; a decorrere da 24 mesi (15 giugno 2025) ed entro i 60 giorni successivi (13 agosto 2025), gli enti o le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti; a decorrere da 30 mesi (15 dicembre 2025) ed entro i 60 giorni successivi (14 febbraio 2026), i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. Sono obbligati all'iscrizione al RENTRI, i seguenti soggetti (indicati all'art. 6 DL 135/2018 conv. L 12/2019): gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; i produttori di rifiuti pericolosi; gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'art. 189, c. 3, D.Lgs. 152/2006. Il versamento di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, anch'esso commisurato alla tipologia dei soggetti coinvolti e alla classe dimensionale, assicurerà la copertura degli oneri per il funzionamento del Registro Elettronico Nazionale. A livello operativo il nuovo RENTRI sarà suddiviso in due sezioni: la Sezione dell'Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali; la Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari. I dati del Registro sono integrati con la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali. Fonte: DL 59/2023; GU 31 maggio 2023 n. 126
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