lunedì 12/06/2023 • 06:00
In sede di conversione del Decreto Lavoro è stato approvato in Commissione Affari sociali al Senato un emendamento che differisce di sei mesi l'accesso allo smart working in scadenza a fine giugno 2023 per i lavoratori affetti dalle patologie e condizioni accertate dall'apposito decreto ministeriale nonché per i genitori di figli di età inferiore a 14 anni.
In arrivo la proroga al 31 dicembre 2023 dello smart working per i lavoratori fragili ed i genitori di figli di età inferiore a 14 anni. Tra gli emendamenti approvati la settimana scorsa dalla Commissione 10ª del Senato (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato durante i lavori di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, uno riguarda la proroga di sei mesi del lavoro agile in scadenza a fine giugno prossimo. Più specificamente, il diritto all'accesso al lavoro agile – ove le modifiche saranno approvate definitivamente all'esito dei lavori di conversione del decreto – sarà consentito fino a fine 2023 alle seguenti categorie di lavoratori. LAVORATORI FRAGILI Innanzitutto potranno svolgere attività in smart working anche in assenza degli accordi individuali che lo prevedano i lavoratori cd. fragili per la cui individuazione occorre – peraltro senza poca fatica – far ricorso alla lettura dei diversi provvedimenti intervenuti nel corso dell'emergenza pandemica da Covid-19 ed alla successive proroghe disposte dal legislatore. Si tratta infatti di soggetti a cui il legislatore aveva posto particolare attenzione in considerazione del rischio di contagio e delle relative conseguenze che da questo potevano derivarne nella fase più acuta della pandemia ma che, invero, dopo la cessazione dello stato di emergenza appaiono probabilmente sproporzionate rispetto all'effettivo rischio che deriverebbe dallo svolgimento dell'attività lavorativa nel luogo di lavoro (se effettivamente è questa la finalità della proroga). Ad ogni modo, disposizioni normative alla mano (cfr. art. 10, commi 1-ter e 2, d.l. n. 24/2022, conv. dalla legge n. 52/2022; art. 26, comma 2-bis, d.l. n. 18/2020, conv. dalla legge n. 27/2020; articolo 90, d.l. n. 34/2020, conv. dalla legge n. 77/2020) la proroga del diritto al lavoro agile fino al 31 dicembre 2023 riguarderebbe: lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali soggetti è previsto che svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. lavoratori che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, risultano maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del d.l. n. 34/2020, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. LAVORATORI CON FIGLI DI ETÀ INFERIORE A 14 ANNI La proroga fino a fine anno riguarda anche i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, i quali hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Tale possibilità – occorre ricordare – è consentita a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Come già evidenziato, pare oramai evidente che la questione del ricorso al lavoro agile debba giungere ad una definitiva stabilizzazione normativa, senza continue proroghe oramai non supportate da effettive esigenze che le avevano invece giustificate originariamente. Il lavoro agile costituisce una modalità di svolgimento della prestazione con scopi e potenzialità differenti rispetto alle quali gli strumenti di sostegno debbono essere trovati dalle parti, all'interno delle singole realtà aziendali o attraverso i contratti collettivi. Peraltro, il legislatore ha già previsto misure di sostegno per favorire il ricorso allo smart working per alcune categorie di soggetti. Come noto, infatti, il decreto legislativo n. 105/2022 è intervenuto sine die per promuovere l'utilizzo del lavoro agile prevedendo la priorità all'accesso: alle lavoratrici ed ai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; ai lavoratori con grave disabilità o che siano caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le misure eventualmente adottate nei confronti del lavoratore o della lavoratrice che richiede di fruire del lavoro agile (es. demansionamento, trasferimento, licenziamento), assumono natura ritorsiva o discriminatoria.
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Daniele Bonaddio
- Consulente del lavoroRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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