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lunedì 12/06/2023 • 06:00

Fisco Le risposte delle Entrate

STP e associazioni professionali: stipula di polizze e profili IRAP

Le Entrate hanno analizzato ambiti operativi di particolare interesse per i professionisti ossia la possibilità delle STP di stipulare polizze della responsabilità civile per il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni a favore dei singoli soci e l’applicazione dell’IRAP in relazione agli incarichi di sindaco e amministratore.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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STP: stipula di polizze della responsabilità civile per il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni a favore dei singoli soci (Risp. AE 335/2023)

Le polizze di assicurazione della responsabilità civile per il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni possono essere stipulate anche dalla società tra professionisti a favore dei singoli soci, anche se questi ultimi trasmettono direttamente le dichiarazioni fiscali tramite le proprie abilitazioni Entratel. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 1 giugno 2023 n. 335. Preliminarmente può essere opportuno ricordare che, in linea generale, le STP sono soggette al regime disciplinare dell'Ordine della relativa iscrizione. Nel silenzio della legge, la prassi professionale (Pronto Ordini CNDCEC n. 156 del 12 novembre 2019) ha riconosciuto la sussistenza di una responsabilità contrattuale della STP per l'eventuale inadempimento del socio professionista incaricato dell'attività.

In tal caso, in applicazione delle norme generali sulla responsabilità, la STP può, eventualmente, agire successivamente in regresso verso il socio responsabile per l'inesatta esecuzione della prestazione - pur potendo essere prevista una clausola statutaria con la quale viene ripartita la responsabilità tra società e socio professionista che ha eseguito l'incarico.

Il soggetto su cui ricade la responsabilità per l'inadempimento dell'incarico (ovvero la STP) è altresì tenuto a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale (ex art. 10, c. 4, lett- c-bis, Legge 183/2011). Infatti, la polizza assicurativa (di cui è necessario dare evidenza nell'atto costitutivo) deve essere stipulata dalla società tra professionisti, pur coprendo anche i professionisti che eseguono la prestazione. Pertanto:

  • se il socio svolge la propria attività esclusivamente nell'ambito della STP, non occorre che il medesimo stipuli a nome proprio una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti;
  • diversamente, nell'ipotesi in cui il socio svolge la propria attività professionale anche al di fuori della STP alla quale partecipa, egli deve ricorrere ad una propria copertura assicurativa (come previsto dall'articolo 5 del Dpr 137/2012).

Fatte tali premesse, ad ulteriore specificazione degli obblighi assicurativi a carico delle STP, nella risposta all'interpello 1 giugno 2023 n. 335, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

1) è ammissibile che la STP stipuli in qualità di contraente, le polizze assicurative a favore dei singoli soci che, dotati di una propria abilitazione Entratel, intendono essere iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, purché in questo caso (per le specifiche caratteristiche della polizza si veda la circolare AE 23.12.2009 n. 57):

  • sia garantita la copertura di tutti i rischi, ovvero sia previsto un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro;
  • siano rispettati in capo a tutti i soci assicurati i requisiti soggettivi richiesti;
  • nella polizza sia indicato il socio/soci della STP a favore del/dei quale/i la stessa è contratta;

2) all'atto della stipula della polizza occorre tenere in debita considerazione da ogni singolo socio assicurato e il numero complessivo dei clienti fruitori del visto di conformità, adeguando la stessa nel caso in cui vi sia, nel corso tempo, un incremento dei clienti medesimi;

3) viceversa, non rileva la circostanza che il socio utilizzi o meno abilitazione Entratel della STP per l'invio della dichiarazione dal medesimo vistata.

IRAP e associazione professionale (Risp. AE 338/2023)

I compensi per incarichi di sindaco amministratore svolti da un professionista che partecipa a un'associazione professionale possono essere esclusi dalla base imponibile dell'associazione medesima solo qualora l'esercizio di queste attività avvenga in modo individuale e separato rispetto alle ulteriori attività che sono espletate all'interno di un'associazione professionale e senza fruire (con onere della prova a carico del contribuente) dei benefici organizzativi recati dalla titolarità di uno studio professionale o dall'adesione ad una associazione professionale. Questo principio è stato espresso dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 5 giugno 2023 n. 338.

Nel caso esaminato, un'associazione professionale di dottori commercialisti e consulenti del lavoro presentava interpello finalizzato ad evitare l'assoggettamento ad IRAP dei compensi (fatturati, per espressa previsione dei patti associativi, direttamente dall'associazione professionale) spettanti agli associati per l'assunzione della carica di amministratore o sindaco, quali attività di natura personale esercitata senza il contributo dell'organizzazione ascrivibile all'associazione stessa (in senso conforme: Norma di comportamento AIDC Milano n. 215/2021).

Nel respingere la tesi avanzata dal contribuente, dopo avere ricordato che l'IRAP è dovuta in presenza di un esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'Agenzia delle Entrate ha espresso i seguenti principi di carattere generale:

  • l'attività esercitata da società ed enti costituisce in ogni caso presupposto d'imposta (sono dunque soggetti passivi le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate ex art. 5, c. 3, del TUIR esercenti arti e professioni ai sensi dell'art. 53 del TUIR);
  • secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. 8, della Legge 234/2021 (legge di Bilancio 2022), l'Irap non è più dovuta dalle persone fisiche che esercitano attività commerciali e arti e professioni. Questa esclusione riguarda quindi le persone fisiche (imprenditori e professionisti), ma restano inclusi i professionisti che operano in forma associata (si veda anche la circ. AE 18.02.2022 n. 4/E e Corte di Cassazione, sentenza 7371/16 e ordinanza 6355/20);
  • l'associato è escluso da IRAP se non beneficia dell'organizzazione dell'associazione (Cass. sentenza 14996/17 e ordinanza 24549/19) e quindi nel caso di intervento dell'attività del singolo e non dell'associazione professionale. Tuttavia, se il compenso è fatturato dallo studio associato l'IRAP è dovuta (pertanto, in questo caso, il rimborso non è dovuto. Si veda: Cass. ordinanza 32272/22).

Nel caso esaminato, considerato che il regolamento associativo prevedeva l'intervento dell'associazione attraverso i propri associati (anche mediante la fatturazione, non demandata al singolo), gli incarichi di amministratore o sindaco sono stati considerati effettuati nell'esclusivo interesse dell'associazione stessa che beneficiava dei relativi compensi (e quindi non svolti in modo “individuale e separato” dall'associato). Peraltro, secondo l'Agenzia, anche il riconoscimento di un premio a favore dell'associato che assume tali incarichi, dimostrava il fatto che i proventi erano riferibili all'organizzazione, e non al singolo. Da qui la conferma dell'assoggettamento ad IRAP dei relativi compensi in qualità di proventi dell'organizzazione (e non dei singoli associati).

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a cura di

redazione Memento

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