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venerdì 09/06/2023 • 06:00

Lavoro INPS

Alluvione in Emilia Romagna, istruzioni INPS per l’indennità

L'Istituto fornisce le istruzioni per l'indennità una tantum concessa ad alcune categorie danneggiate dall'alluvione in Emilia Romagna dello scorso mese di maggio.

a cura di

redazione Memento

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L'INPS è intervenuto per definire il perimetro dell'indennità una tantum concessa dall'art. 8 c. 1 DL 21/2023 a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. L'indennità è riconosciuta per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 a favore dei lavoratori come sopra specificati che alla data del 1° maggio 2023 risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza

Vengono definite le seguenti categorie di lavoratori:

Collaboratori coordinati e continuativi

Rientrano nell'ambito della categoria i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata dell'INPS, alla Gestione separata dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), nonché alla Gestione separata dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), nonché tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale obbligatoria presso le casse professionali autonome o le gestioni INPS (ad esempio, ex PALS). Sono, inoltre, destinatari dell'indennità i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica.

Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale

Rientrano i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale iscritti alla Gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali o alla Gestione separata dell'INPS (c.d. venditori porta a porta).

Lavoratori autonomi e professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa

Rientrano nell'ambito della categoria di cui alla lettera C dell'elenco sopra riportato i lavoratori, come di seguito specificati, iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS (di seguito, anche gestioni autonome):

  • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione;
  • pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, che istituisce, tra l'altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, compresi i soci lavoratori di cooperative o compagnie che abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo, nonché armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
  • lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l'obbligo contributivo presso la gestione speciale ex Enpals.

Sono, altresì, destinatari dell'indennità una tantum i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

Tra i destinatari della misura rientrano, inoltre, i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Presentazione della domanda

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità al fine di ricevere la prestazione dovranno presentare domanda all'INPS entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell'Istituto.

La domanda sarà disponibile dal 15 giugno 2023, accedendo alla sezione “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell'Istituto, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l'attività lavorativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 del DL 61/2023, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

FONTE: Circ. INPS 7 giugno 2023 n. 54

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