Delegato alla gestione e addetto alla vendita dei p.l.i.
Il titolare dell'autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione (c.d. p.l.i.) provvede alla nomina di uno o più addetti alla vendita, con facoltà di sostituzione del titolare e/o del delegato, se nominato, durante le temporanee assenze di questi (Determinazione AD 29 marzo 2021 n. 92923).
L'addetto è colui che si occupa del servizio di vendita e, durante le temporanee assenze del titolare e/o del delegato (pausa pranzo, commissioni esterne, ferie, permessi, ecc.), può sostituirsi agli stessi per assicurare l'osservanza del divieto di vendita dei prodotti ai minori nonché di rendere disponibili, ai funzionari dell'Agenzia, i registri e i documenti contabili per lo svolgimento dei controlli di competenza. L'addetto deve essere in possesso dei medesimi requisiti previsti per i rivenditori.
Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a presentare all'Ufficio territorialmente competente una dichiarazione resa dall'addetto alla vendita con facoltà di sostituzione per le temporanee assenze, da cui risultino le generalità complete dell'addetto medesimo, il comune, la via, il numero civico o la località in cui è ubicato l'esercizio, nonché apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle cause ostative.
Qualora, in sede di controllo, si riscontri che all'interno dell'esercizio non sia presente almeno uno dei predetti soggetti (titolare/delegato alla gestione/addetto alla vendita con facoltà di sostituzione), i funzionari incaricati dispongono, previa contestazione, la sospensione dell'attività di vendita di prodotti liquidi da inalazione fino a un massimo di 15 giorni. In caso di recidiva, la sospensione si protrae per un massimo di 30 giorni.
L'obbligatorietà di individuare il delegato alla gestione, quale titolare della posizione di controllo, trova la sua ragione d'essere nella natura degli interessi tutelati, in primis il divieto di vendita ai minori e la tutela della salute pubblica.
Con la circolare n. 13 dell'8 giugno 2023 è stato chiarito che se, in ragione delle dimensioni aziendali, del modello organizzativo adottato, dell'estensione dell'orario di apertura del punto vendita, la nomina di un unico delegato non è sufficiente a garantire la gestione diretta dell'attività e quindi l'effettività dei controlli, il titolare, nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, può sempre nominare più delegati per punto vendita.
Concessioni e autorizzazioni alla vendita in caso di pendenze fiscali
Ai fini del rilascio o rinnovo di concessioni e autorizzazioni per la vendita di generi di monopolio, prodotti liquidi da inalazione e nicotine pouches, il richiedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione.
Con la circolare n. 14 dell'8 giugno 2023 è chiarito che se la concessione/autorizzazione è rilasciata:
a una persona fisica, la dichiarazione dovrà essere resa dal soggetto in qualità di intestatario del titolo e dovrà riguardare le pendenze riferibili alla ditta individuale; pertanto, non rilevano le pendenze fiscali sorte in conseguenza dello svolgimento di attività di natura privatistica riferibili al medesimo soggetto a titolo personale;
a una persona giuridica, la dichiarazione dovrà essere resa dalla società tramite il legale rappresentante o il procuratore; dovranno essere richieste e considerate esclusivamente le pendenze della società.
L'obbligo dichiarativo non può riguardare i debiti già regolarizzati per integrale pagamento in epoca antecedente alla presentazione della dichiarazione ex DPR 445/2000. In presenza di un piano di rateizzazione regolarmente approvato e tuttora in corso, l'interessato dovrà dichiarare la sussistenza del debito e altresì documentare all'ufficio la presenza del suddetto piano.
Fonte: Circ. AD 8 giugno 2023 n. 13/D e 14/D