L'Agenzia delle Dogane, con la Circolare n. 7/2023, ha fornito nuovi chiarimenti in ordine all'autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (cd. “p.l.i.” di cui all'art. 62- quater, D.Lgs. 504/95) per gli esercizi di vicinato con titolo abilitativo inferiore al biennio.
Come noto, la vendita di detti prodotti è autorizzata da apposito titolo di durata biennale, rilasciato, previa istanza, dalle Dogane, a categorie predeterminate di soggetti legittimati, tra cui figurano gli esercizi di vicinato rispetto ai quali si rileva la particolarità della verifica della prevalenza decorsi sei mesi dal rilascio del titolo.
I nuovi chiarimenti dell'Agenzia fanno luce sui casi in cui la durata del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività di esercizio di vicinato è invece inferiore al biennio, e, più in particolare, in ordine a quale sia, in tali casi, la durata del titolo autorizzatorio alla vendita di p.l.i. e con quali tempistiche/modalità debba avere luogo la verifica della prevalenza.
In ordine al primo aspetto, le Dogane precisano che, gli esercizi di vicinato il cui titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività di esercizio di vicinato abbia durata inferiore al biennio, che intendano effettuare la vendita al pubblico dei prodotti devono presentare all'Ufficio territorialmente competente l'apposita istanza (di cui all'allegato 1 della Circolare in commento). In tali ipotesi, il titolo che autorizza alla vendita di p.l.i. ha durata pari al periodo indicato nell'istanza e comunque non superiore a quello di validità del titolo abilitativo allo svolgimento dell'esercizio di vicinato. Nella dichiarazione del legale rappresentante, da allegare all'istanza, deve risultare inoltre che egli è titolare dell'esercizio di vicinato con indicazione della durata del titolo abilitativo allo svolgimento di attività di esercizio di vicinato, qualora di durata determinata (anch'essa è riportata nel menzionato allegato 1). La dichiarazione deve contenere tra l'altro l'impegno (vedi allegato 2):
a rendere una dichiarazione sostitutiva da cui risultino i corrispettivi da vendite dei p.l.i. e dei dispositivi meccanici ed elettronici che ne consentono il consumo, nonché i corrispettivi da vendite e prestazioni relativi ad altri eventuali beni venduti o altre eventuali attività svolte dal medesimo esercizio. Tale dichiarazione deve essere resa entro quindici giorni dalla fine di un periodo pari ad un quarto della durata di validità del titolo autorizzatorio, decorrenti dalla data dell'autorizzazione;
ad adottare tutte le misure necessarie e opportune a garantire la custodia dei p.l.i, anche durante l'orario di chiusura dell'esercizio.
Ai fini del rinnovo del titolo autorizzatorio alla vendita di p.l.i, le nuove istruzioni precisano che, entro i dieci giorni antecedenti alla scadenza del periodo di validità dello stesso, il titolare deve presentare apposita istanza (il modello è contenuto nell'Allegato 3 della Circolare). Il rinnovo è concesso a condizione che:
sussistano i requisiti e le condizioni previsti per il rilascio (vedi allegato 4);
sussista il requisito della prevalenza, riferita all'intero periodo di validità dell'autorizzazione oggetto di rinnovo, dei corrispettivi registrati dalla vendita dei p.l.i., contenenti o meno nicotina, dei dispositivi meccanici ed elettronici, che ne consentono il consumo, nonché delle parti funzionali all'utilizzo del dispositivo che non possono avere altra diversa destinazione senza radicale trasformazione, rispetto al totale dei corrispettivi registrati, avuto riguardo al medesimo periodo, relativi alle altre cessioni e prestazioni effettuate dal medesimo esercizio. I corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte indirette e sono dichiarati dal legale rappresentante in sede di presentazione dell'istanza di rinnovo.
I nuovi chiarimenti si applicano a tutte le autorizzazioni rilasciate successivamente al 24 febbraio 2023 (data di pubblicazione della Circolare), mentre le autorizzazioni già rilasciate per un biennio, a fronte di un titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività di esercizio di vicinato di durata limitata ed inferiore a due anni, avranno scadenza corrispondente a quella del medesimo titolo abilitativo.
Fonte: Circ. ADM 24 febbraio 2023 n. 7