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venerdì 09/06/2023 • 06:00

Fisco Dalla Corte di Giustizia

Interessi su imposte in eccesso: la decorrenza non può essere limitata

Se la domanda di rimborso di un’eccedenza fiscale è presentata oltre i trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di una sentenza della CGUE, da cui derivi la contrarietà del tributo al diritto UE, la decorrenza degli interessi dovuti al contribuente non potrà essere limitata al trentesimo giorno.

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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I fatti di causa

Un contribuente chiedeva al fisco polacco il rimborso delle eccedenze dell'imposta sulle società maturate nelle annualità precedenti nonché gli interessi spettanti, compresi tra il giorno del prelievo e quello del rimborso.

L'Amministrazione finanziaria da un lato riconosceva il rimborso delle eccedenze ma dall'altro negava la corresponsione degli interessi. La questione finiva poi al giudice del rinvio il quale rilevava, nel caso di eccedenze versate in violazione del diritto UE, constatate a seguito di una sentenza della CGUE, il concretizzarsi di tre situazioni fattuali:

  • se la domanda di accertamento dell'eccedenza fosse stata presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza della CGUE in Gazzetta Ufficiale, gli interessi sarebbero decorsi dal giorno del prelievo di tale eccedenza sino a quello del rimborso;
  • in caso di presentazione della domanda dopo la scadenza del termine, mentre l'eccedenza fosse sorta prima, gli interessi sarebbero dovuti a decorrere dal giorno del prelievo fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della CGUE in Gazzetta Ufficiale;
  • se la stessa domanda fosse stata presentata dopo la scadenza del termine, ed anche l'eccedenza fosse sorta successivamente, allora non risulterebbero dovuti gli interessi.

Il Giudice di merito polacco ha poi osservato come la limitazione inerente la decorrenza degli interessi fosse ammessa dalla giurisprudenza polacca. Inoltre, si domanda se in una situazione come quella di cui risulta investito, la limitazione della durata di decorrenza degli interessi su un'eccedenza garantisca o meno il risarcimento del danno causato dall'indebita riscossione dell'imposta e l'attuazione integrale del principio di leale cooperazione previsto dall'art. 4, par. 3, TUE.

Il punto della CGUE

La vicenda è poi finita sul tavolo della CGUE che dapprima si è concentrata sul tema riguardante il fatto che ogni contribuente, al quale un'autorità nazionale abbia imposto il pagamento di una tassa, di un dazio, di un'imposta o di un altro prelievo in violazione del diritto UE, goda del diritto di ottenere, da parte dello Stato membro interessato, sia del rimborso della somma di denaro indebitamente percepita, ma anche il versamento di interessi diretti a compensare l'indisponibilità di quest'ultima (Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions e a., C-415/20, C-419/20 e C-427/20).

Tali diritti al rimborso di somme di denaro, di cui uno Stato UE abbia imposto il pagamento ad un contribuente in violazione del diritto UE, ed al versamento di interessi su tali somme, costituiscono l'espressione di un principio generale di ripetizione dell'indebito.

È la circostanza che il versamento di una tassa, di un dazio, di un'imposta o di un altro prelievo sia stato imposto da un'autorità nazionale in violazione del diritto dell'Unione» a fondare e giustificare detti diritti.

Prosegue poi la CGUE, sottolineando come una siffatta violazione possa avere ad oggetto qualsiasi norma del diritto dell'Unione, che si tratti di una disposizione del diritto primario o derivato, oppure di un principio generale del diritto dell'Unione.

Quanto alla natura di tale violazione, i diritti al rimborso dell'indebito e al versamento di interessi che i contribuenti traggono dal diritto dell'Unione costituiscono l'espressione di un principio generale, la cui applicazione non è limitata a talune violazioni di detto diritto o esclusa in presenza di altre.

Da ciò ne deriva che tali diritti possano essere invocati non solo nel caso in cui un'autorità nazionale abbia imposto a un contribuente di pagare un importo di denaro sulla base di un atto dell'Unione che risulti viziato da illegittimità, ma anche in altre ipotesi, in particolare nel caso in cui il pagamento sia stato imposto sulla base di una normativa nazionale contraria a una disposizione del diritto primario o derivato dell'Unione, o ancora nel caso in cui detta autorità abbia imposto il pagamento di cui trattasi applicando erroneamente, alla luce del diritto dell'Unione, un atto dell'Unione o una normativa nazionale che assicura l'esecuzione o il recepimento di un tale atto.

Quindi, i principi di diritto UE inerenti l'ottenimento del rimborso, da parte di contribuenti, di importi di denaro, il cui importo sia chiesto da uno Stato in violazione del diritto europeo, nonché il versamento di interessi su tali somme, dovranno essere interpretati nel senso che si applicano quando da una sentenza della CGUE o di un giudice nazionale emerga che il pagamento di un tributo, mediante prelievo alla fonte, sia stato imposto da un'autorità nazionale che ha interpretato erroneamente il diritto UE oppure in seguito all'applicazione erronea di tale diritto.

Quindi nella vicenda analizzata dalla CGUE, il diritto al versamento di interessi ha lo scopo di compensare l'indisponibilità dell'importo di denaro di cui il contribuente risulti indebitamente privato e potrà avvenire:

  • in base alle modalità previste dalla normativa applicabile dell'UE oppure
  • secondo il diritto nazionale.

Infatti, se manca una disciplina UE in materia di domande di rimborso delle imposte presentate agli Stati UE, in particolare in caso di versamento di interessi di mora su imposte indebitamente riscosse, sarà compito dell'ordinamento nazionale disporre le modalità secondo cui tali interessi debbano essere versati in caso di rimborso.

Per la CGUE, la norma nazionale dovrà allinearsi al principio di equivalenza, non dovendo risultare meno favorevole di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna e dall'altro, nel rispetto del principio di effettività, non dovranno rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'UE.

In buona sostanza, siffatte modalità di versamento di interessi non devono condurre a privare il contribuente di un risarcimento adeguato per la perdita causatagli, il che presuppone, segnatamente, che gli interessi che gli sono versati coprano l'intero periodo compreso tra la data in cui egli ha versato la somma di denaro di cui trattasi e la data in cui quest'ultima gli è stata rimborsata.

Quindi il diritto UE osta ad una norma che non risponda a tale obbligo e che, di conseguenza, non consenta l'esercizio effettivo dei diritti al rimborso ed al versamento di interessi garantiti da tale diritto.

Così, per la CGUE, l'art. 78, par. 5, del codice tributario polacco, che prevede il pagamento di interessi sull'eccedenza, decorrenti fino alla data del rimborso, soddisfa la disciplina UE, inerente la ripetizione dell'indebito.

Ma attenzione, in quanto tale norma e l'interpretazione data dall'amministrazione tributaria polacca hanno l'effetto, in caso di rimborso presentato più di trenta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza di CGUE (che constati la contrarietà del tributo al diritto UE), di limitare nel tempo la decorrenza degli interessi o addirittura di escluderli del tutto.

Qui la CGUE ha ritenuto che il principio di effettività, in combinato disposto con il principio di leale cooperazione, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, quando una domanda di rimborso di un'eccedenza fiscale è presentata oltre 30 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di una sentenza della Corte da cui deriva la constatazione della contrarietà del tributo di cui trattasi al diritto dell'Unione, limita la decorrenza degli interessi sull'eccedenza dovuti al contribuente interessato al trentesimo giorno successivo a tale pubblicazione, o addirittura esclude qualsiasi interesse nel caso in cui detta eccedenza sia stata versata dal contribuente dopo il suddetto trentesimo giorno.

Fonte: CGUE 8 giugno 2023 (C-322/22)

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