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I fatti di causa Un contribuente chiedeva al fisco polacco il rimborso delle eccedenze dell'imposta sulle società maturate nelle annualità precedenti nonché gli interessi spettanti, compresi tra il giorno del prelievo e quello del rimborso. L'Amministrazione finanziaria da un lato riconosceva il rimborso delle eccedenze ma dall'altro negava la corresponsione degli interessi. La questione finiva poi al giudice del rinvio il quale rilevava, nel caso di eccedenze versate in violazione del diritto UE, constatate a seguito di una sentenza della CGUE, il concretizzarsi di tre situazioni fattuali: se la domanda di accertamento dell'eccedenza fosse stata presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza della CGUE in Gazzetta Ufficiale, gli interessi sarebbero decorsi dal giorno del prelievo di tale eccedenza sino a quello del rimborso; in caso di presentazione della domanda dopo la scadenza del termine, mentre l'eccedenza fosse sorta prima, gli interessi sarebbero dovuti a decorrere dal giorno del prelievo fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della CGUE in Gazzetta Ufficiale; se la stessa domanda fosse stata presentata dopo la scadenza del termine, ed anche l'eccedenza fosse sorta successivamente, allora non risulterebbero dovuti gli ...

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