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venerdì 09/06/2023 • 06:00

Fisco Dalla Corte di Giustizia

Interessi su imposte in eccesso: la decorrenza non può essere limitata

Se la domanda di rimborso di un’eccedenza fiscale è presentata oltre i trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di una sentenza della CGUE, da cui derivi la contrarietà del tributo al diritto UE, la decorrenza degli interessi dovuti al contribuente non potrà essere limitata al trentesimo giorno.

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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  • Tempo di lettura 8 min.
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I fatti di causa Un contribuente chiedeva al fisco polacco il rimborso delle eccedenze dell'imposta sulle società maturate nelle annualità precedenti nonché gli interessi spettanti, compresi tra il giorno del prelievo e quello del rimborso. L'Amministrazione finanziaria da un lato riconosceva il rimborso delle eccedenze ma dall'altro negava la corresponsione degli interessi. La questione finiva poi al giudice del rinvio il quale rilevava, nel caso di eccedenze versate in violazione del diritto UE, constatate a seguito di una sentenza della CGUE, il concretizzarsi di tre situazioni fattuali: se la domanda di accertamento dell'eccedenza fosse stata presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza della CGUE in Gazzetta Ufficiale, gli interessi sarebbero decorsi dal giorno del prelievo di tale eccedenza sino a quello del rimborso; in caso di presentazione della domanda dopo la scadenza del termine, mentre l'eccedenza fosse sorta prima, gli interessi sarebbero dovuti a decorrere dal giorno del prelievo fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della CGUE in Gazzetta Ufficiale; se la stessa domanda fosse stata presentata dopo la scadenza del termine, ed anche l'eccedenza fosse sorta successivamente, allora non risulterebbero dovuti gli ...

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