mercoledì 07/06/2023 • 12:11
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 344 del 6 giugno 2023, ha chiarito che tramite la dichiarazione integrativa può essere corretta l'errata imposta sostituiva sull'affrancamento di riserve.
redazione Memento
Con la risposta n. 344 del 6 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta iscritte a fronte del riallineamento dei valori civili e fiscali, l'errata determinazione dell'imposta sostitutiva sulle stesse può essere corretta tramite una dichiarazione integrativa. Si ricorda che l'affrancamento si effettua con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10%, da versare in un massimo di 3 rate di pari importo (art. 110 DL 104/2020): la prima rata con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre 2 rate con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. L'imposta sostituiva va calcolata assumendo come base imponibile l'importo della riserva da riallineamento al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata in sede di riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici (Circ. AE 1° marzo 2022 n. 6/E). Nel caso di specie, l'istante ha indicato nel rigo RQ103 del modello redditi SP2021 relativo al periodo d'imposta 2020, colonna 1 (ove va indicato l'importo da assoggettare a imposta sostitutiva), un saldo di rivalutazione/riserva vincolata da affrancare ''al lordo'' e non ''al netto'' dell'imposta sostitutiva versata per il riallineamento. Di conseguenza, nella colonna 2, l'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento, pari al 10% della colonna 1, è stata determinata in misura superiore al dovuto. Per correggere l'errore commesso, come chiarito dall'AE, l'istante può presentare una dichiarazione integrativa per il 2020; quest'ultima non ha la funzione di modificare/revocare un'opzione già esercitata, che resta confermata, ma esclusivamente di correggere l'errore commesso in sede di compilazione del quadro RQ nonché di legittimare la riduzione dell'ammontare dell'ultima rata da versare, calcolato tenendo conto dell'importo di riferimento corretto. L'istante potrà dunque procedere al versamento della terza rata, ridotta per effetto della dichiarazione integrativa, scomputando dal relativo importo quello delle eccedenze di versamento emergenti dalle prime 2 rate già versate. Fonte: Risp. AE 6 giugno 2023 n. 344
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