martedì 04/04/2023 • 14:48
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 273 del 3 aprile 2023, ha chiarito che il mancato pagamento dell'imposta sostituiva nei termini previsti pregiudica l'accesso della società al regime di affrancamento.
redazione Memento
Con la risposta n. 273 del 3 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato pagamento dell'imposta sostituiva nei termini previsti pregiudica l'accesso della società al regime di affrancamento, anche in caso di applicazione del principio IFRS3. Il mancato versamento non può essere sopperito tramite ravvedimento operoso o remissione in bonis. Tale principio, infatti, non fissa un lasso temporale minimo che deve necessariamente trascorrere per la determinazione dei valori da tenere in considerazione, ma solo un termine massimo che deve leggersi in conformità ai termini previsti dalla disciplina dell'affrancamento. L'IFRS3, inoltre, non vieta né limita il tempestivo esercizio dell'opzione per l'affrancamento e, dunque, il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è stata posta in essere l'operazione. Si ricorda che il regime dell'affrancamento costituisce un regime opzionale alternativo sia a quello ordinario di neutralità delle fusioni (art. 172 DPR 917/86) sia a quello dell'art. 176 c. 2 ter rimesso alla libera scelta del contribuente; tale regime si perfeziona con il versamento della relativa imposta sostitutiva (art. 15 DL 185/2008). Nel dettaglio, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva con l'aliquota del 16%, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. Nel caso di specie, la società istante dispone dei requisiti per l'affrancamento, ma non ha versato l'imposta sostitutiva indicata da tale norma entro la scadenza del 30 giugno 2022, perché in ragione della corretta applicazione del principio IFRS 3 ha concluso la procedura di PPA (Purchase Price Allocation) solo nel dicembre 2022. Come chiarito dall'AE, l'IFRS 3 non vieta né limita il tempestivo esercizio dell'opzione per l'affrancamento, quindi la società non può più accedere a tale regime opzionale. Fonte: Risp. AE 3 aprile 2023 n. 273
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