mercoledì 07/06/2023 • 06:00
Il MIMIT sostiene la realizzazione d'iniziative di assistenza, informazione, educazione, formazione dei consumatori ed utenti, mediante le attività realizzate dalle associazioni nazionali di consumatori ed utenti. Con il DD 5 giugno 2023, sono disciplinati i termini e le modalità per il riconoscimento di un contributo alle spese sostenute.
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È riconosciuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), un contributo alle spese sostenute dalle associazioni nazionali dei consumatori per la realizzazione d'iniziative mirate all'assistenza, all'informazione, alla formazione ed all'educazione a favore dei consumatori ed utenti, al fine di facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori, la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela, previsti dal D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo).
A tal fine, il MIMIT ha emanato il DD 5 giugno 2023, recante le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione d'iniziative per i consumatori promosse dalle Associazioni dei Consumatori (si tratta delle Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo). Detto decreto, quindi, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 6 maggio 2022, disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del citato contributo.
Le risorse disponibili per le attività progettuali da realizzare nel biennio 2023-2024, sono pari a 5 milioni di euro, di cui 4.500.000,00 imputate all'esercizio 2023 e 500.000,00 euro all'esercizio 2024.
Iniziative finanziate
Il decreto in esame, definisce il contenuto delle proposte progettuali che devono riguardare la realizzazione di attività aventi ad oggetto:
- un progetto di particolare significato e rilevanza nazionale, relativo ad almeno una delle seguenti tematiche:
Il progetto potrà anche riguardare lo sviluppo in termini di rafforzamento o estensione di precedenti iniziative di cui sia stata rilevata l'efficacia in termini di tutela del consumatore.
- attività istituzionale delle associazioni di cui all'art. 137 del Codice del consumo, finalizzata alla tutela dei consumatori.
I soggetti partecipanti, dovranno descrivere il programma di attività istituzionale che l'associazione intende sviluppare e rispetto al quale chiede il contributo alle spese.
Tali attività, dovranno avere come oggetto minimo l'assistenza, l'informazione, la formazione e l'educazione a favore dei consumatori ed utenti.
Il provvedimento del MIMIT stabilisce che, l'Associazione richiedente, dovrà fornire un sintetico esame del contesto socioeconomico di riferimento rispetto alle attività che intende realizzare, nonché indicare gli obiettivi che intende raggiungere in termini di risultati coerenti e misurabili per la linea di cui alla lett. a) e valorizzare gli obiettivi forniti nell'Allegato 2.a per la linea di cui alla lett. b), presentando anche un piano finanziario per ciascuna delle due linee d'attività.
É, altresì, specificato che non sono ammissibili spese per la creazione di nuovi siti la cui realizzazione non sia giustificata, anche dal fatto che non sia possibile utilizzare strumenti già esistenti o, comunque, finanziati da precedenti iniziative con risorse pubbliche.
I soggetti beneficiari dovranno provvedere ad assicurare la massima diffusione delle attività finanziate, mediante la pubblicazione delle informazioni sui propri siti internet istituzionali, nonché ulteriori canali informativi dell'associazione.
Per la realizzazione di una o più linee d'attività di cui alle lett. a) e b), è possibile prevedere la collaborazione tra più associazioni nazionali per la realizzazione di attività congiunta, ferma l'individuazione dei rispettivi compiti e ruoli, nonché dell'impegno finanziario.
In merito ai termini di realizzazione, le attività oggetto di contributo avranno durata, dalla data di comunicazione ministeriale dell'avvenuta ammissione al finanziamento e fino al 15 novembre 2024.
Al fine di contribuire alla continuità delle attività istituzionali, limitatamente alle attività elencate alla precedente lett. b), può essere richiesta l'ammissibilità delle spese di personale sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2023 di cui sia dimostrata la pertinenza con le attività stesse indicate nella proposta.
Presentazione delle domande
Il decreto direttoriale prevede che possono presentare domanda per l'accesso al contributo ai fini della realizzazione delle attività in questione, esclusivamente le associazioni nazionali di consumatori ed utenti iscritte (e non sospese o cancellate) nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo.
Le domande di contributo possono essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto ed entro il 5 luglio 2023, pena l'irricevibilità della domanda stessa.
Ciascuna associazione può presentare una sola domanda di contributo riferita ad una proposta di attività, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 al decreto, completa del piano di attività, degli indicatori organizzativi e operativi e del prospetto finanziario, predisposti secondo l'Allegato 2.a e 2.b (e 2.c ove applicabile).
La domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'associazione, dovrà essere inoltrata esclusivamente attraverso PEC all'indirizzo dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it.
La data d'acquisizione della domanda trasmessa via PEC sarà quella attestata dalla ricevuta di consegna del sistema elettronico di ricezione e, nell'oggetto della PEC, dovrà essere apposta la dicitura: "L. 388/2000, articolo 148 - Art. 5 del D.M. del 6 maggio 2022 - Richiesta contributo".
La domanda è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva e non saranno ammesse richieste di contributo per attività che siano oggetto di altre forme di finanziamento pubblico.
Viene, altresì, stabilito che, le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti, dovranno, a pena di revoca del beneficio in commento, mantenere il requisito dell'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (art. 137, Codice del consumo), dal momento della presentazione della domanda fino alla data di presentazione della rendicontazione finale, ferma restando la possibilità di fusioni, federazioni o altre legittime modifiche della struttura associativa delle stesse, le quali sono irrilevanti a questi fini se, il nuovo soggetto che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi, è comunque iscritto in tale elenco.
Infine, è rilevante sottolineare che, la condizione per l'ammissione al contributo in esame, è rappresentata dalla regolarità fiscale, previdenziale e contributiva, ai sensi delle disposizioni in materia delle associazioni proponenti.
Fonte: DD 5 giugno 2023
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