martedì 06/06/2023 • 14:18
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 339 del 5 giugno 2023, ha chiarito che la riserva da cash flow hedge (CFH) non deve essere compresa nel limite del patrimonio netto ai fini del contributo di solidarietà straordinario.
redazione Memento
Con la risposta n. 339 del 5 giugno 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini del contributo di solidarietà temporaneo, la quota del patrimonio netto da considerare non deve comprendere la riserva da cash flow hedge (CFH). Le riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi infatti: sono indisponibili e per loro natura irrilevanti ai fini dell'utilizzo del patrimonio netto; rappresentano componenti temporanee per natura, in quanto destinate a essere girate a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (cfr. IFRS 9 e art. 2426 c. 1 n. 11 bis c.c.). Si ricorda che il contributo di solidarietà è stato introdotto, sotto forma di prelievo temporaneo per il 2023, per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, determinate attività, come produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi nonché importazione o introduzione in Italia dei medesimi beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea (art. 1 c. 115-119 L. 197/2022). Si tratta di una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del Reg. UE 2022/1854, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia. Il contributo si applica sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini IRES relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei 4 periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022; si considera, quindi, il patrimonio risultante dal bilancio di esercizio relativo al 2021 (Circ. AE 23 febbraio 2023 n. 4/E). Fonte: Risp. AE 5 giugno 2023 n. 339
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