mercoledì 15/03/2023 • 06:00
Sono stati istituiti i codici tributo per il versamento del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, nonché del maggior importo dovuto o per l'utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022.
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L'Agenzia delle Entrate con risoluzione 14 marzo 2023 n. 15/E istituisce i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, nonché del maggior importo dovuto o per l'utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 ai sensi dell'art. 1 c. da 115 a 121 L. 197/2022.
Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (commi da 115 a 119)
L'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori ha dato origine, per l'anno 2023, a un contributo di solidarietà temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di:
Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.
Modalità di versamento e codici tributo
Il versamento va effettuato con modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
La risoluzione in commento ha istituito i codici tributo del contributo in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento:
I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “anno di riferimento” l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Contributo straordinario per il 2022 contro il caro bollette
Il DL 21/2022 (art. 37) al fine di contenere per le imprese e i consumatori gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ha istituito un contributo, per l'anno 2022, a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Per consentire il versamento del contributo e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, con la risoluzione n. 29/E del 20 giugno 2022 sono stati istituiti i codici tributo “2710”, “2711”, “1939” e “8939”.
Contributo straordinario per il 2023 contro il caro bollette
Per l'anno 2023, la legge di Bilancio 2023 prevede che tali soggetti siano tenuti al pagamento del contributo se, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (periodo d'imposta 2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), l'ammontare dei ricavi conseguiti dalle sopra indicate attività è pari ad almeno il 75 per cento dell'ammontare complessivo annuo dei ricavi di cui all'art. 85 TUIR.
La base imponibile del contributo di solidarietà si applica sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 senza considerare, per ognuno dei periodi d'imposta interessati, l'eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse nonché la deduzione conseguita per effetto della c.d. agevolazione ACE. L'aliquota da applicare è pari al 50 per cento sull'ammontare della base imponibile.
Per le imprese residenti in Italia aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, il contributo di solidarietà è dovuto per un ammontare pari al minor valore tra l'importo teorico del contributo e il 25 per cento dell'ammontare di patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all'anno 2021.
Il contributo di solidarietà, determinato secondo i citati criteri, deve essere versato, in via generale, in un'unica soluzione, entro un termine che varia in funzione della data di chiusura dell'esercizio: entro il 30 giugno 2023 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincida con l'anno solare e che approvino il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio mentre per le imprese che si avvalgano del maggior termine il pagamento del contributo deve essere effettuato al massimo entro il 31 luglio 2023, avendo come riferimento per l'individuazione del termine per il versamento la data di approvazione del bilancio.
Il comma 121 della legge di Bilancio 2023 ha stabilito le modalità di versamento dell'eventuale maggiore contributo dovuto o di recupero del maggior importo versato per effetto delle sopra citate modifiche apportate alla disciplina del contributo straordinario.
È stato in particolare previsto che se “per effetto delle modificazioni apportate all'articolo 37 del citato decreto-legge n. 21 del 2022 dal comma 120 del presente articolo:
Modalità di versamento e codici tributo
Il versamento ovvero l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, vengono effettuati con il codice tributo “2712” denominato Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 – RIDETERMINAZIONE.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui l'ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, ovvero nella colonna “importi a credito compensati”, nei casi in cui tale ammontare risulta minore, specificando nel campo “anno di riferimento” l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Fonte: Ris. AE 14 marzo 2023 n. 15/E
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