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martedì 06/06/2023 • 06:00

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Svalutazione crediti garantiti da polizze, come determinare la base di conteggio

L'importo dei crediti coperti da garanzia assicurativa deve essere determinato facendo riferimento ai ''massimali'' delle polizze assicurative al fine di escludere dal fondo fiscale deducibile solo la parte coperta.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
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In sede di riposta a interpello, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul tema delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, occupandosi della determinazione della base di conteggio per la svalutazione fiscalmente deducibile in caso di crediti garantiti da polizze assicurative.

La disciplina di riferimento è contenuta all'art. 106 TUIR che ammette la deducibilità per masse, al fine di consentire di poter dedurre in via forfettaria le svalutazioni riferibili a quella parte di credito il cui rischio di insolvenza/inadempimento non è coperto da assicurazione o altra forma di garanzia che esoneri il creditore dal rischio creditizio sul ricavo rilevabile dalla vendita.

Al riguardo, l'istante chiede di sapere se deve escludere dal plafond dei crediti cui risulta commisurata la deduzione forfetaria:  

  • il totale dei crediti astrattamente inclusi e coperti dalle garanzie di polizza, sebbene il loro importo complessivo ecceda il massimale previsto da tali polizze in caso di sinistro;

o, in alternativa

  • solo la sommatoria dei massimali delle polizze in essere al netto della relativa franchigia, in quanto, nel caso di sinistri superiori a tali valori, la società risulterebbe integralmente esposta al rischio di perdita sulla parte eccedente.

Come chiarito dalle Entrate, il fondo fiscale deducibile di cui al citato art. 106 TUIR, proprio per la sua mutualità, fa riferimento alle svalutazioni e accantonamenti relativi alla generalità dei crediti (diversi da quelli coperti da garanzia assicurativa) iscritti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma art. 85 TUIR.

Da qui la decisione del Fisco: per garantire tale funzionamento mutualistico, l'importo dei crediti coperti da garanzia assicurativa deve essere determinato facendo riferimento ai ''massimali'' delle polizze assicurative che rappresentano, in linea di principio, l'ammontare dei crediti complessivi che possono considerarsi coperti. Le eventuali franchigie concorreranno alla determinazione delle perdite su crediti, nei periodi d'imposta in cui saranno soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 101, comma 5, TUIR.

Pertanto, nella fattispecie in commento, a condizione che i crediti non siano oggetto anche di altre forme di garanzia alternative, devono essere esclusi dal conteggio dei crediti ai sensi dell'art. 106 TUIR, quei componenti dei crediti commerciali iscritti in bilancio coperti dai massimali previsti dalle polizze sottoscritte senza tener conto delle franchigie previste.

Fonte: Risp. AE 5 giugno 2023 n. 340

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