La società che abbia esercitato nel periodo d'imposta 2020 l'opzione per il precedente regime Patent Box, senza aver concluso alcun accordo di ruling e senza aver mai esercitato l'opzione per il regime di autoliquidazione OD, può aderire dal 2021 alle disposizioni del nuovo Patent Box.
A confermalo è la Risposta a interpello n. 342 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 5 giugno. Il caso riguarda, come anticipato, l'esercizio dell'opzione per il nuovo Patent Box in relazione ai medesimi beni immateriali già oggetto dell'opzione per il vecchio Patent Box in assenza di ruling e dell'esercizio dell'opzione OD.
Al riguardo, il provvedimento che disciplina il nuovo Patent Box (Provv. AE 15 febbraio 2022 n. 48243), nel regolare le modalità di esercizio dell'opzione, ha previsto che:
l'opzione nuovo PB è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile (cfr. punto 12.1);
i soggetti che hanno presentato, con riferimento al precedente regime PB, un'istanza di accesso alla procedura, o di rinnovo della stessa, possono esercitare l'opzione nuovo PB previa comunicazione da trasmettersi all'Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente regime PB, nella quale, con specifico riferimento all'istanza a suo tempo presentata, viene manifestata, in maniera irrevocabile, l'espressa volontà di rinunciare alla prosecuzione della procedura (cfr. punto 12.2);
i soggetti non rientranti nel precedente punto (punto 12.2), che, avendo esercitato l'opzione PB, hanno esercitato anche l'opzione OD, possono continuare a fruire del precedente regime PB fino alla sua naturale scadenza quinquennale. Per tali soggetti non sussiste l'obbligo di esercitare le successive opzioni OD annuali (cfr. punto 12.3);
i soggetti non rientranti nella previsione di cui ai precedenti punti (12.2 e 12.3), che intendono optare per il nuovo regime devono esprimere l'opzione nuovo PB nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce (come previsto al punto 12.1). A seguito di tale opzione, quella manifestata per il precedente regime PB si considera revocata (cfr. punto 12.4);
i contribuenti non possono esercitare l'opzione PB, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 28 dicembre 2021 (cfr. punto 12.5)
Nel caso di specie, le Entrate, assumendo acriticamente la validità della rinuncia all'opzione per il quinquennio 2015-2019 e dell'esercizio «in via cautelativa» di una nuova opzione per il precedente regime PB in sede di presentazione della dichiarazione modello Redditi SC 2021 (periodo d'imposta 2020), ritengono che alla stessa sia applicabile, laddove sussistano gli ulteriori requisiti previsti, il nuovo regime PB.
Fonte: Risp. AE 5 giugno 2023 n. 342