Come ogni anno, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare dedicata all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale in relazione al periodo d'imposta concluso, in questo, caso, il 2022. Il documento di prassi, rispetto ai precedenti, spicca per brevità: la parte più corposa è quella dedicata alle novità normative intervenute nell'ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA. Tra queste spiccano le nuove cause di esclusione. Più succinta, invece, la sezione dedicata agli adempimenti in ragione delle poche novità intervenute al riguardo.
In sintesi, gli interventi normativi in materia di ISA registrati nell'ultimo anno sono consistiti in:
abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e conseguenti effetti che rilevano anche ai fini dei benefici premiali ISA per i contribuenti più affidabili;
modifica dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa (slittamento da fine gennaio, a fine febbraio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati);
estensione anche all'anno 2022 delle attività finalizzate ad elaborare specifiche metodologie correttive che tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID19, nonché ad individuare possibili ulteriori ipotesi di esclusione dall'applicazione degli ISA;
introduzione di un ulteriore effetto premiale per i soggetti a cui si applicano gli Isa, prevedendo che i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” siano esonerati dalla prestazione della garanzia cui, normalmente, è subordinata la sospensione dell'atto impugnato (art. 2 L 130/2022);
introduzione di una nuova metodologia per l'elaborazione di correttivi straordinari per il p.i. 2022 che, a differenza di quella elaborata per il periodo d'imposta precedente, che analizzava la contrazione dei Ricavi/Compensi, si basa sulla misura della contrazione dei margini, sia individuali che settoriali (calcolati come rapporto tra le variabili Ricavi/Compensi e i Costi intermedi), subita da ciascun contribuente nel p.i. 2022 rispetto al p.i. 2021 o al p.i. 2019 (considerato in media con il p.i. 2021, se più favorevole);
introduzione di una nuova causa di esclusione destinata ai contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021. Tali soggetti sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli ISA e, come per le altre cause di esclusione, non possono accedere ai benefici premiali.
Con riguardo a quest'ultimo tema la Circolare ricorda che sebbene la normativa specifica sul “Terzo Settore” abbia previsto espressamente l'esclusione dall'applicazione degli ISA (individuata con il codice 5 nel modello REDDITI2023), tale esclusione è tuttavia subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea che, al momento, non si è ancora verificato. I contribuenti interessati da tali fattispecie sono, pertanto, a tutt'oggi tenuti all'applicazione degli ISA.
Sul fronte della modulistica il nuovo documento di prassi mette in luce le novità che hanno interessato il Quadro A – “Personale”, il Quadro E – “Dati per la revisione” e il quadro B del modello ISA CG44U per i soggetti che svolgono l'attività con oltre 10 unità locali.
Nessun elemento di novità è stato, invece, introdotto in relazione alle modalità di consultazione ed acquisizione dei dati “precalcolati” e alla loro struttura. Anche il software “IltuoISA 2023”, tramite cui si calcola il punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale, non presenta novità, replicando la struttura già prevista per i precedenti periodi di applicazione degli ISA.
Infine anche per il 2022 sono stati confermati i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per le tre precedenti annualità, e precisamente:
Beneficio
Criterio di accesso ai benefici basato su:
Punteggio ISA p.i. 2022
Punteggio medio ISA pp.i. 2022 e 2021
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva, IIdd e Irap
8
8,5
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva
8
8,5
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva
9
9
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi
8,5
9
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento
8
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Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di due terzi il reddito dichiarato)
9
9
Fonte: Circ. AE 1° giugno 2023 n. 12/E