sabato 03/06/2023 • 06:00
Il 30 giugno 2023 scade il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale dei ricavi connessi alla fornitura di servizi digitali, sui quali è dovuta la c.d. Web Tax. Ai fini dell’adempimento, ciascun soggetto passivo dovrà trasmettere il Modello DST.
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Le imprese fornitrici di servizi digitali, il 16 maggio 2023, sono state chiamate alla cassa per il versamento dell'imposta sui servizi digitali (c.d. Digital Service Tax o Web Tax), dovuta sui corrispettivi conseguiti nel periodo d'imposta 2022.
Tuttavia, il calendario delle scadenze segna un nuovo adempimento il 30 giugno 2023, ossia il termine entro il quale, le stesse imprese, dovranno trasmettere la dichiarazione annuale contenente i dati dei ricavi sui quali è stata versata l'imposta del 3%.
In premessa, è bene ricordare che, l'imposta sui servizi digitali, istituita dall'art. 1, cc. da 35 a 50 della L. 145/2018, è dovuta dai soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, prestano i seguenti servizi:
Non rilevano, al contrario, ai fini della “Web Tax”, i servizi elencati al c. 37-bis della summenzionata L. 145/2018.
Il versamento è dovuto se, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, viene realizzato congiuntamente:
Presentazione dichiarazione annuale
Come anticipato, i soggetti passivi della “Web Tax”, entro il 30 giugno 2023, dovranno trasmettere la dichiarazione annuale contenente l'ammontare dei servizi tassabili forniti nel corso del 2022.
La stessa dichiarazione è utilizzabile per richiedere:
L'adempimento dovrà essere assolto presentando telematicamente all'Agenzia delle Entrate il Modello DST, approvato con Provv. 22879/2021, che si compone dei seguenti quadri:
Con specifico riferimento al quadro DT, il soggetto passivo compila le sezioni disponibili secondo le modalità riepilogate nella seguente tabella.
Compilazione quadro DT |
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---|---|---|
Righi da DT 1 a DT3 |
Colonna 1 |
Totale dei ricavi derivanti dai servizi digitali rilevanti, ovunque realizzati dal singolo soggetto passivo d'imposta |
Colonna 2 |
La percentuale rappresentativa della parte dei servizi collegata al territorio dello Stato |
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Colonna 3 |
Il totale dei ricavi tassabili, pari al prodotto tra la colonna 1 e la colonna 2 |
|
Rigo DT4 |
Colonna 1 |
Il totale dell'imposta dovuta per l'anno di riferimento, determinata applicando l'aliquota del 3% alla somma degli importi indicati in colonna 3 dei righi da DT1 a DT3 |
Colonna 2 |
L'importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente (colonna 7 “Credito da riportare” della precedente dichiarazione) |
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Colonna 3 |
L'imposta a debito, pari alla differenza tra gli importi di colonna 1 e colonna 2 (qualora positiva) |
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Colonna 4 |
L'imposta a credito, pari alla differenza tra gli importi di colonna 1 e colonna 2 (qualora negativa) |
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Colonna 5 |
L'eventuale eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la dichiarazione |
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Colonna 6 |
L'importo di cui si chiede il rimborso |
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Colonna 7 |
Il credito che s'intende utilizzare a scomputo del versamento relativo all'anno successivo |
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Colonna 8 |
Va barrata nel caso in cui l'imposta sia versata (o s'intenda versare), in tutto o in parte, mediante bonifico |
Esempio
Si supponga che, l'impresa Delta, fornitrice di servizi di veicolazione di pubblicità mirata su un'interfaccia digitale, abbia realizzato nel territorio della Stato ricavi connessi a tale attività pari a 6.500.000 euro. Dal precedente modello DST, ha riportato un credito di 200.000 euro.
L'impresa indica nel quadro DT:
Si fa presente, da ultimo, che in caso di assenza di ricavi imponibili, il soggetto passivo non è obbligato alla presentazione della dichiarazione.
Dichiarazione correttiva ed integrativa
Qualora il contribuente trasmetta la dichiarazione ed entro la data di scadenza di presentazione debba correggere eventuali errori od omissione, potrà rettificare o integrare il modello DST già presentato, effettuando una correttiva nei termini.
Decorsa la scadenza del 30 giugno, si dovrà, invece, presentare una dichiarazione integrativa, purché sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. A tal fine, è bene ricordare che, si considera valida anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.
La dichiarazione integrativa dovrà essere trasmessa compilando un nuovo modello completo di tutte le sue parti e potrà essere inviata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. Rimane, comunque, ferma l'applicazione delle sanzioni e del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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