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sabato 03/06/2023 • 06:00

Fisco Imposta sui servizi digitali

Web Tax: dichiarazione annuale da trasmettere entro il 30 giugno 2023

Il 30 giugno 2023 scade il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale dei ricavi connessi alla fornitura di servizi digitali, sui quali è dovuta la c.d. Web Tax. Ai fini dell’adempimento, ciascun soggetto passivo dovrà trasmettere il Modello DST.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

Le imprese fornitrici di servizi digitali, il 16 maggio 2023, sono state chiamate alla cassa per il versamento dell'imposta sui servizi digitali (c.d. Digital Service Tax o Web Tax), dovuta sui corrispettivi conseguiti nel periodo d'imposta 2022.

Tuttavia, il calendario delle scadenze segna un nuovo adempimento il 30 giugno 2023, ossia il termine entro il quale, le stesse imprese, dovranno trasmettere la dichiarazione annuale contenente i dati dei ricavi sui quali è stata versata l'imposta del 3%.

In premessa, è bene ricordare che, l'imposta sui servizi digitali, istituita dall'art. 1, cc. da 35 a 50 della L. 145/2018, è dovuta dai soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, prestano i seguenti servizi:

  • veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata ai relativi utenti;
  • messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e d'interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Non rilevano, al contrario, ai fini della “Web Tax”, i servizi elencati al c. 37-bis della summenzionata L. 145/2018.

Il versamento è dovuto se, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, viene realizzato congiuntamente:

  • un ammontare complessivo di ricavi, ovunque conseguiti, non inferiore a 750.000.000 euro (prima soglia);
  • un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a 5.500.000 euro nel territorio dello Stato (seconda soglia).

Presentazione dichiarazione annuale        

Come anticipato, i soggetti passivi della “Web Tax”, entro il 30 giugno 2023, dovranno trasmettere la dichiarazione annuale contenente l'ammontare dei servizi tassabili forniti nel corso del 2022.

La stessa dichiarazione è utilizzabile per richiedere:

  • il rimborso dell'eventuale imposta versata in eccedenza (in caso di soggetto non tenuto alla presentazione della dichiarazione, il rimborso potrà essere richiesto inviando all'Agenzia delle Entrate un'istanza di rimborso da trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/1992);
  • il riporto del credito all'anno successivo, non essendo ammesso l'utilizzo dell'eccedenza di versamento in compensazione orizzontale mediante modello F24.

L'adempimento dovrà essere assolto presentando telematicamente all'Agenzia delle Entrate il Modello DST, approvato con Provv. 22879/2021, che si compone dei seguenti quadri:

  • Frontespizio;
  • Quadro DT, in cui devono essere indicati i ricavi rilevanti di cui all'art. 1, c. 37 della L. 145/2018, sui quali è dovuta l'imposta e relativi all'anno solare cui si riferisce dichiarazione, nonché l'eventuale eccedenza di versamento a saldo per la quale si può richiedere il rimborso, ovvero il riporto per lo scomputo del versamento relativo all'anno successivo;
  • Quadro DG, compilabile dalla società designata con l'indicazione del codice fiscale delle singole società designanti.

Con specifico riferimento al quadro DT, il soggetto passivo compila le sezioni disponibili secondo le modalità riepilogate nella seguente tabella.

Compilazione quadro DT

Righi da DT 1 a DT3

Colonna 1

Totale dei ricavi derivanti dai servizi digitali rilevanti, ovunque realizzati dal singolo soggetto passivo d'imposta

Colonna 2

La percentuale rappresentativa della parte dei servizi collegata al territorio dello Stato

Colonna 3

Il totale dei ricavi tassabili, pari al prodotto tra la colonna 1 e la colonna 2

Rigo DT4

Colonna 1

Il totale dell'imposta dovuta per l'anno di riferimento, determinata applicando l'aliquota del 3% alla somma degli importi indicati in colonna 3 dei righi da DT1 a DT3

Colonna 2

L'importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente (colonna 7 “Credito da riportare” della precedente dichiarazione)

Colonna 3

L'imposta a debito, pari alla differenza tra gli importi di colonna 1 e colonna 2 (qualora positiva)

Colonna 4

L'imposta a credito, pari alla differenza tra gli importi di colonna 1 e colonna 2 (qualora negativa)

Colonna 5

L'eventuale eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la dichiarazione

Colonna 6

L'importo di cui si chiede il rimborso

Colonna 7

Il credito che s'intende utilizzare a scomputo del versamento relativo all'anno successivo

Colonna 8

Va barrata nel caso in cui l'imposta sia versata (o s'intenda versare), in tutto o in parte, mediante bonifico

Esempio

Si supponga che, l'impresa Delta, fornitrice di servizi di veicolazione di pubblicità mirata su un'interfaccia digitale, abbia realizzato nel territorio della Stato ricavi connessi a tale attività pari a 6.500.000 euro. Dal precedente modello DST, ha riportato un credito di 200.000 euro.

L'impresa indica nel quadro DT:

  • al rigo DT1, colonna 1, l'importo di 6.500.000 euro, in colonna 2, la percentuale del 100%, in colonna 3, 6.500.000 euro;
  • al rigo DT4, in colonna 1, 195.000 euro (6.500.000*3%), in colonna 2, 200.000 euro, in colonna 4, il credito residuo di 5.000 euro. Se tale eccedenza dovrà essere chiesta a rimborso, verrà esposta in colonna 6, se, al contrario, s'intende riportare l'importo nella dichiarazione successiva, è necessario indicare il valore in colonna 7.

Si fa presente, da ultimo, che in caso di assenza di ricavi imponibili, il soggetto passivo non è obbligato alla presentazione della dichiarazione.

Dichiarazione correttiva ed integrativa

Qualora il contribuente trasmetta la dichiarazione ed entro la data di scadenza di presentazione debba correggere eventuali errori od omissione, potrà rettificare o integrare il modello DST già presentato, effettuando una correttiva nei termini.

Decorsa la scadenza del 30 giugno, si dovrà, invece, presentare una dichiarazione integrativa, purché sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. A tal fine, è bene ricordare che, si considera valida anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

La dichiarazione integrativa dovrà essere trasmessa compilando un nuovo modello completo di tutte le sue parti e potrà essere inviata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. Rimane, comunque, ferma l'applicazione delle sanzioni e del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

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