venerdì 12/05/2023 • 06:00
Il 16 maggio 2023 le imprese fornitrici di servizi digitali sono chiamate alla cassa per il versamento della Web Tax. La tassazione, stabilita nella misura del 3%, è dovuta se sono state superate congiuntamente le soglie di ricavi previste dalla normativa di riferimento.
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Per le imprese che prestano servizi digitali, l'art. 1, c. da 35 a 50, della L. 145/2018, ha istituito la Web Tax o Digital Service Tax (DST), una particolare forma di tassazione, con aliquota del 3%, dei ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:
Tali servizi, sono caratterizzati dal requisito dell'automazione, in quanto il fornitore, tramite la propria interfaccia digitale, può far fruire all'utente concretamente il servizio digitale con i mezzi a disposizione dell'utente stesso (quindi tramite dispositivo), con un'interazione umana minima da parte del fornitore medesimo.
Ulteriore elemento caratterizzante che differenzia i suindicati servizi da quelli “tradizionali”, è il “veicolo” con cui gli stessi sono offerti, ossia Internet o una rete elettronica.
Servizio digitale offerto |
Ricavi imponibili |
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Veicolazione su interfaccia web di pubblicità mirata |
I corrispettivi (anche non monetari) percepiti dalle imprese che:
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Messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro |
I corrispettivi pagati dagli utenti che utilizzano l'interfaccia digitale per entrare in contatto e/o interagire tra loro (fee d'ingresso, abbonamenti o simili remunerazioni). N.B. Sono esclusi i corrispettivi per i beni e servizi venduti che costituiscono operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio digitale |
Trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale |
I corrispettivi derivanti dalla trasmissione a titolo oneroso dei dati ottenuti dall'attività degli utenti sulle interfacce digitali (vendita/trasmissione del dato) |
Soggetti passivi dell'imposta
I soggetti tenuti al versamento dell'imposta sui servizi digitali, sono gli esercenti l'attività d'impresa che offrono i servizi interessati ad utenti aventi la natura di soggetti economici o privati consumatori. L'ambito applicativo dell'imposta ricomprende, altresì, i soggetti non residenti, a prescindere dalla sussistenza di una stabile organizzazione in Italia. Tuttavia, per garantire l'adempimento degli obblighi fiscali relativi all'imposta sui servizi digitali, ai non residenti privi di un codice fiscale o di altro identificativo fiscale italiano sono richiesti specifici adempimenti identificativi.
Il versamento della “Web Tax” sarà dovuto dai soggetti passivi se, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo:
Le due soglie dimensionali devono essere superate congiuntamente nell'anno solare antecedente a quello di applicazione dell'imposta sui servizi digitali (ossia di conseguimento dei ricavi imponibili).
Pertanto, per verificare il versamento dell'imposta in esame, in scadenza il prossimo 16 maggio, le imprese dovranno considerare i ricavi realizzati nel periodo d'imposta 2021.
Periodo d'imposta “n-1” |
Periodo d'imposta “n” |
Periodo d'imposta “n+1” |
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Verifica soglie ricavi |
Percezione dei ricavi imponibili |
Versamento dell'imposta per l'anno “n” |
Ai fini della tassazione, inoltre, è opportuno ricordare che, un ricavo si considera tassabile se l'utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato. Rilevante, quindi, è il requisito della localizzazione che dev'essere determinato secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 3/E/2021.
Determinazione e versamento dell'imposta
L'imposta sui servizi digitali è determinata applicando l'aliquota del 3% ai ricavi imponibili. In merito, è opportuno precisare che, tali ricavi devono essere assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali ed al netto dell'IVA e di altre imposte indirette.
Il versamento della “Web Tax” dovuta sui ricavi imponibili conseguiti nel 2022, come già anticipato, dovrà essere eseguito tramite modello F24 entro il 16 maggio (scadenza modificata a regime dall'art. 5, c. 15, DL 41/2021). A tal fine, la Ris. 14/E/2021 ha istituito i codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24, ossia:
Un'altra data da ricordare riguarda la trasmissione della dichiarazione telematica contenente i ricavi percepiti nel 2022. Per tale adempimento, la scadenza è fissata al 30 giugno 2023. Avvalendosi della medesima dichiarazione, è possibile, altresì, richiedere il rimborso dell'eventuale imposta versata in eccedenza, ovvero il riporto del credito all'anno successivo (non è ammesso l'utilizzo dell'eccedenza di versamento in compensazione orizzontale mediante modello F24). Tuttavia, nel caso in cui non sussista l'obbligo di dichiarazione per la restituzione del tributo, dev'essere presentata un'apposita istanza, da trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21, del D. Lgs. 546/1992.
Si rammenta, da ultimo, che i soggetti passivi della “Web Tax”, sono tenuti a redigere un'apposita contabilità per la rilevazione mensile delle informazioni sui ricavi dei servizi imponibili e degli elementi quantitativi utilizzati per calcolare la quota parte di tali ricavi realizzati in Italia a seconda del servizio digitale svolto. A tal fine, è richiesta la predisposizione di un “Prospetto analitico” e di una “Nota esplicativa”, da redigere entro il termine di versamento dell'imposta.
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Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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