L'esclusione delle imprese individuali e dei professionisti
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, l'esclusione si applica alle persone fisiche che esercitano l'impresa commerciale, ovvero l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché agli esercenti arti e professioni che producono i redditi ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR. L'esclusione si applica anche all'impresa familiare e all'azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Rimangono, invece, soggetti all'imposta coloro che producono i suddetti redditi in forma diversa da quella individuale. L'art. 1, comma 8, della legge n. 234/2021, infatti, pur facendo riferimento all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 446/1997 – che, come è noto, riguarda anche le società semplici, in accomandita semplice, in nome collettivo e quelle a esse equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3 del TUIR che esercitano attività commerciali o arti e professioni – ne limita espressamente l'ambito applicativo alle persone fisiche.
Continueranno, pertanto, a rientrare nell'ambito di applicazione dell'imposta i professionisti che svolgono l'attività nelle varie forme associative previste, compresi gli studi associati costituiti ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1815, oltre naturalmente alle società tra professionisti disciplinate dall'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dal relativo regolamento attuativo.
La semplificazione del quadro IS
La dichiarazione IRAP 2023 semplifica la compilazione del quadro IS a seguito delle modifiche apportate all'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 dall'art. 10 del DL 21 giugno 2022, n. 73. La Sez. I del quadro IS – Prospetti vari tiene conto delle modifiche introdotte dal legislatore che, come è noto, ha introdotto la regola secondo cui nella determinazione della base imponibile è pienamente deducibile il costo del lavorodei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, mentre per i contratti di lavoro diversi sono deducibili alcune tipologie di spese nonché spettano alcune deduzioni forfetarie.
Il costo del lavoro dei contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato va indicato al rigo IS7, colonna 2. Nella colonna 1 del medesimo rigo, che costituisce un di cui della colonna 1, va invece indicato il costo dei lavoratori stagionali.
Distacco e somministrazione di lavoro
In caso di distacco di personale, il costo del lavoro sostenuto per i dipendenti è deducibile dal datore di lavoro distaccante, ovvero quello presso il quale risulta in forza il lavoratore. Pertanto, il distaccante applica le deduzioni in sede di compilazione del quadro IS degli importi deducibili a seconda delle diverse fattispecie per l'intero periodo del rapporto di lavoro e costi sostenuti. Assumono allo stesso tempo rilevanza, ai fini del valore della produzione, gli importi riaddebitati al distaccatario a titolo di rimborso delle spese afferenti al medesimo personale.
Quanto alle spese sostenute dal distaccatario che impiega il personale a titolo di rimborso del costo del lavoro al distaccante, invece, come emerge anche dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IRAP 2023, gli importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione (salva l'applicazione delle deduzioni per lavoro dipendente previste dall'art. 11).
Per il personale utilizzato nell'ambito di un contratto di somministrazione, l'utilizzatore deduce esclusivamente i costi sostenuti che eccedono le spese di lavoro dipendente: queste ultime, infatti, sono indeducibili dal valore della produzione.
Spettano, invece, le deduzioni di cui all'art. 11 con gli stessi criteri indicati in precedenza per i lavoratori distaccati, con l'avvertenza che assume rilevanza, ai fini della determinazione delle deduzioni spettanti, il contratto di lavoro sottostante al contratto di somministrazione di lavoro. Pertanto, occorre tenere conto del rapporto tra datore di lavoro (società di somministrazione) e dipendente inviato in missione presso l'utilizzatore.
Fonte: Approfondimento Fondazione Studi Consulenti del lavoro 23 maggio 2023