martedì 30/05/2023 • 11:09
L’INAIL, con Circ. 29 maggio 2023 n. 21, definisce i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2023.
redazione Memento
Con la Circ. INAIL 29 maggio 2023 n. 21, l’INAIL ridetermina, per l’anno 2023, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Nelle tabelle sottostanti sono riepilogati i limiti di retribuzione relativi alle categorie di lavoratori di maggior interesse. N.B. Revisione dei premi speciali unitari A seguito della pubblicazione del DM 6 settembre 2022, per alcune categorie di lavoratori per i quali era previsto il pagamento di un premio speciale unitario, l’assicurazione è stata ricondotta a premio di assicurazione ordinario. Pertanto, dal 1° gennaio 2023, è assoggettata a regime assicurativo ordinario l’assicurazione delle seguenti categorie di lavoratori: facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto; persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive; pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. La riduzione dei premi, che per l'anno 2023 è pari al 15,17%, si applica solamente alle categorie non interessate all'aggiornamento delle relative tariffe dei premi: gli allievi delle scuole, i pescatori autonomi della piccola pesca e delle acque interne (non associati in cooperative), i medici radiologi e i lavoratori della gestione agricoltura. Limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili: Limite minimo giornaliero per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti € 53,95 Mensile (x 26) € 1.402,70 Operai agricoli Il limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli è pari a € 48,00. Lavoratori part-time Se l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2023 risulta determinata come segue: 53,95 x 6 : 40 = 8,09 Dirigenti Dal 1° luglio 2022, l’imponibile è come di seguito definito: orario (€ 110,07 : 8 = € 13,76); giornaliero (€ 33.021,30 : 300 = € 110,07); mensile (x 25 = € 2.751,78). Domestici Rapporti di lavoro pari o inferiori alle 24 ore settimanali Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni) Importi di retribuzione convenzionale giornaliera da valere ai fini risarcitori € 7,90 (*) € 8,92 (*) € 10,86 (*) Fino a 2 € 11,85 € 13,32 € 16,27 Oltre 2 e fino a 4 € 27,60 € 31,00 € 37,90 Rapporti di lavoro superiori alle 24 ore settimanali Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni) Importi di retribuzione convenzionale giornaliera da valere ai fini risarcitori € 5,75 (*) Oltre 4 e fino a 6 € 31,45 Oltre 6 e fino a 8 € 42,84 Oltre 8 € 57,13 (*) Classe di retribuzione convenzionale oraria alla quale si commisurano i contributi. Sportivi Dal 1° luglio 2022, i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono, rispettivamente, a € 17.780,70 e a € 33.021,30. Fonte: Circ. INAIL 29 maggio 2023 n. 21
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