Con la Circ. INAIL 29 maggio 2023 n. 21, l’INAIL ridetermina, per l’anno 2023, i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi.
Nelle tabelle sottostanti sono riepilogati i limiti di retribuzione relativi alle categorie di lavoratori di maggior interesse.
N.B. Revisione dei premi speciali unitari |
A seguito della pubblicazione del DM 6 settembre 2022, per alcune categorie di lavoratori per i quali era previsto il pagamento di un premio speciale unitario, l’assicurazione è stata ricondotta a premio di assicurazione ordinario. Pertanto, dal 1° gennaio 2023, è assoggettata a regime assicurativo ordinario l’assicurazione delle seguenti categorie di lavoratori: - facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
- persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
La riduzione dei premi, che per l'anno 2023 è pari al 15,17%, si applica solamente alle categorie non interessate all'aggiornamento delle relative tariffe dei premi: gli allievi delle scuole, i pescatori autonomi della piccola pesca e delle acque interne (non associati in cooperative), i medici radiologi e i lavoratori della gestione agricoltura. |
Limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive
Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili:
Limite minimo | giornaliero | per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti | € 53,95 |
Mensile (x 26) | € 1.402,70 |
Operai agricoli
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli è pari a € 48,00.
Lavoratori part-time
Se l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2023 risulta determinata come segue:
53,95 x 6 : 40 = 8,09
Dirigenti
Dal 1° luglio 2022, l’imponibile è come di seguito definito:
- orario (€ 110,07 : 8 = € 13,76);
- giornaliero (€ 33.021,30 : 300 = € 110,07);
- mensile (x 25 = € 2.751,78).
Domestici
Rapporti di lavoro pari o inferiori alle 24 ore settimanali |
Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni) | Importi di retribuzione convenzionale giornaliera da valere ai fini risarcitori |
€ 7,90 (*) | € 8,92 (*) | € 10,86 (*) |
Fino a 2 | € 11,85 | € 13,32 | € 16,27 |
Oltre 2 e fino a 4 | € 27,60 | € 31,00 | € 37,90 |
Rapporti di lavoro superiori alle 24 ore settimanali |
Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni) | Importi di retribuzione convenzionale giornaliera da valere ai fini risarcitori |
€ 5,75 (*) |
Oltre 4 e fino a 6 | € 31,45 |
Oltre 6 e fino a 8 | € 42,84 |
Oltre 8 | € 57,13 |
(*) Classe di retribuzione convenzionale oraria alla quale si commisurano i contributi. |
Sportivi
Dal 1° luglio 2022, i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono, rispettivamente, a € 17.780,70 e a € 33.021,30.
Fonte: Circ. INAIL 29 maggio 2023 n. 21