A patto che ricorrano determinate condizioni, la mancata acquisizione e comunicazione all'Agenzia delle Entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 di pertinenza di soggetti statunitensi, non verrà sanzionata.
A chiarirlo è il MEF, rispondendo a una FAQ sul tema. La questione sorge a seguito dei chiarimenti forniti dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti (IRS), che, consapevole delle difficoltà riscontrate dalle istituzioni finanziarie nel recupero dei codici fiscali statunitensi (TIN) relativi ai conti finanziari statunitensi, per le annualità 2022, 2023 e 2024, ha previsto che la mancata acquisizione e comunicazione del TIN statunitense in relazione ai soli conti esistenti al 30 giugno 2014 (“conti preesistenti”), non comporta, di per sé, una grave non conformità agli obblighi FATCA da parte delle istituzioni finanziarie dei Paesi IGA 1, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni (il chiarimento è contenuto nella Notice 2023-11 del 30 dicembre 2022).
In particolare, l'IRS chiede che, per tutti i conti statunitensi privi di TIN, sia preesistenti che nuovi, le istituzioni finanziarie dei Paesi IGA:
ottengano e comunichino la data di nascita di ogni titolare di conto che sia una persona fisica e delle persone che esercitano il controllo sul conto;
a partire dall'anno 2023, richiedano annualmente a ogni titolare di conto il TIN statunitense mancante, corredando la richiesta di uno specifico set di elementi informativi riportati nella sezione 3.04 della Notice 2023-11, che vengono resi disponibili dalle autorità statunitensi affinché i cittadini/residenti statunitensi possano adempiere ai propri obblighi fiscali. Le istituzioni finanziarie sono tenute a conservare la documentazione e le evidenze attestanti le suddette richieste fino alla fine del 2028;
a partire dall'anno 2023, facciano una ricerca elettronica su base annua nelle banche dati elettroniche da loro gestite al fine di reperire il previsto TIN statunitense;
utilizzino uno specifico codice numerico giustificativo per ogni conto per cui manca un TIN statunitense obbligatorio. La Notice ha precisato che, per la comunicazione dei dati relativi al 2022, le istituzioni finanziarie possono utilizzare, alternativamente, i codici numerici giustificativi già emessi dall'IRS nel maggio 2021 o i codici numeri giustificativi aggiornati dalla medesima autorità nel 2023, mentre per la comunicazione dei dati relativi agli anni 2023 e 2024 è richiesto l'uso dei codici numerici giustificativi aggiornati. A tal riguardo, con la FAQ n. 6 del 27 gennaio 2023, l'IRS ha fornito i codici numerici giustificativi aggiornati da utilizzare in assenza di TIN statunitense.
Il MEF, facendo propri i chiarimenti dell'IRS, ha precisato che le istituzioni finanziarie italiane che, a decorrere dal periodo di rendicontazione 2022, soddisfino tutte e quattro le condizioni sopra riportate possono beneficiare della disapplicazione delle sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di acquisizione e di comunicazione all'Agenzia delle entrate del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 di pertinenza di soggetti statunitensi, prevista dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 723, L 160/2019).
Fonte: FAQ FATCA MEF 25 maggio 2023