lunedì 28/11/2022 • 14:31
Lo schema del rapporto che la SIM propone alla clientela, con l'apertura del conto corrente e custodia titoli esteri, è idoneo ad applicare il risparmio amministrato. Trattandosi di una SIM che presta il servizio di investimento di gestione di portafogli, rientra tra le entità che possono applicare il risparmio gestito.
redazione Memento
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Con la risposta del 25 novembre 2022 n. 578, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di regimi fiscali del risparmio amministrato e gestito, monitoraggio fiscale, imposta di bollo, comunicazioni.
Nel dettaglio, la Società di Intermediazione Mobiliare istante (SIM) intende offrire un servizio d'investimento su dossier titoli detenuti presso banche non residenti da persone fisiche residenti in Italia.
L'istante precisa che il cliente italiano stipulerà con la SIM un contratto quadro avente ad oggetto la prestazione dei servizi di gestione di portafogli, consulenza in investimenti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e custodia e amministrazione di strumenti finanziari, conferendo alla SIM la procura ad operare sui Conti Esteri a fronte di ordini da lui stesso impartiti ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio.
A tal proposito, la SIM istante chiede all'Agenzia delle Entrate se:
Quanto al primo quesito, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, sulla base della documentazione contrattuale allegata, lo schema del rapporto che la SIM istante intende proporre alla propria clientela italiana, con l'apertura del conto corrente e custodia titoli esteri, sia idoneo all'applicazione del regime del risparmio amministrato da parte del medesimo.
Con riferimento al secondo quesito, trattandosi di una SIM regolarmente autorizzata a prestare il servizio di investimento di gestione di portafogli, rientra tra le entità abilitate ad applicare, su opzione del cliente, il regime del risparmio gestito.
Quanto al terzo quesito, con riferimento alle attività finanziarie oggetto del contratto sottoscritto con la SIM, che applica la ritenuta a titolo d'imposta ovvero l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché le imposta sostitutive di cui all'art. 6 D.Lgs. 461/97 e all'art. 7 D.Lgs. 461/97, il cliente è esonerato dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale, in quanto tutti i redditi di natura finanziaria sono sottoposti a tassazione definitiva dalla SIM.
Con riferimento al quarto quesito, l'istante ha rappresentato che la banca italiana interviene nei trasferimenti transfrontalieri di mezzi di pagamento per conto della stessa SIM, che non rientra tra i soggetti (persona fisica, enti non commerciali e società semplici e soggetti equiparati) nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di segnalazione del trasferimento di mezzi di pagamento da e verso l'estero.
Al riguardo, secondo l'Agenzia delle Entrate, essendo il conto intestato alla SIM, sebbene i trasferimenti verso l'estero siano effettuati a favore di persone fisiche residenti in Italia (ossia dei clienti della SIM intestatari dei conti presso la Banca Estera), nei confronti della banca italiana presso cui è detenuto il Conto SIM non sussista alcun obbligo di segnalazione. Detto obbligo, invece, sussiste in capo alla SIM che, in virtù del Contratto, effettua i trasferimenti transfrontalieri per conto di persone fisiche residenti.
Con riferimento al quinto quesito, secondo l'Agenzia delle Entrate la SIM può essere qualificata quale ente gestore, poiché nella fattispecie in esame agisce secondo le disposizioni del TUF. Pertanto, nel caso di specie, l'obbligo di applicazione, versamento e dichiarazione dell'imposta di bollo ricade sulla SIM.
Con riferimento all'ultimo quesito, con il quale viene richiesto se vi sia un concreto interesse a ricevere dall'Autorità fiscale estera le comunicazioni FATCA, CRS e Direttiva 2011/16/UE in relazione a rapporti finanziari amministrati o gestiti da un intermediario finanziario italiano, ancorché intestati direttamente al cliente, l'Agenzia delle Entrate precisa che la normativa UE e CRS citate non prevedono una limitazione degli obblighi di comunicazione e scambio automatico dei dati in funzione della prevedibile proficuità degli stessi per il controllo su posizioni finanziarie. Il quesito in esame, secondo l'Agenzia delle Entrate, chiede una valutazione sull'utilità, ai fini della compliance, di determinati flussi informativi.
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