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  • Decreto Lavoro 2023
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  • Tempo di lettura 3 min.

Come ormai noto, l'art. 23 DL 48/2023 ha modificato la sanzione ammnistrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dai datori di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti, qualora di importo inferiore a 10.000 euro annui. Tale sanzione, nella precedente previsione compresa tra 10.000 e 50.000 euro, sarà ora determinata in proporzione all'importo non versato: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo non versato”. Con ciò, il legislatore interviene su una materia che ha generato un ampio contenzioso, dovuto alla evidente anomalia di una sanzione molto elevata anche a fronte di omissioni di importo trascurabile, che pure era figlia della parziale depenalizzazione apportata dall'art. 3, D.Lgs. 8/2016. L'INPS conferma, nel messaggio n. 1931 dello scorso 24 maggio, a partire dall'equiparabilità della sanzione amministrativa a quella penale, l'applicabilità del principio di retroattività, in quanto più favorevoli, delle nuove misure della sanzione amministrativa prevista per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti. In particolare, per le sanzioni non ancora emesse ma per le quali siano già state perfezionate le notifiche di accertamento, si procederà all'irrogazione delle sanzioni nelle nuove misure, mantenendo intatta la validità delle stesse no...

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