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sabato 27/05/2023 • 06:00

Speciali Indicazioni INPS sulle sanzioni

Omesso versamento ritenute: confermata la retroattività del Decreto Lavoro

Dopo le modifiche apportate dal Decreto Lavoro al regime sanzionatorio per l'omissione dei versamenti delle ritenute previdenziali, l'INPS con il Mess. n. 1931 del 24 maggio 2023 interviene tempestivamente, fornendo indicazioni per la rideterminazione retroattiva delle sanzioni, limitatamente ai procedimenti e ai rapporti non ancora esauriti.

di Paolo Bonini - Consulente del lavoro

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Come ormai noto, l'art. 23 DL 48/2023 ha modificato la sanzione ammnistrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dai datori di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti, qualora di importo inferiore a 10.000 euro annui. Tale sanzione, nella precedente previsione compresa tra 10.000 e 50.000 euro, sarà ora determinata in proporzione all'importo non versato: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo non versato”.

Con ciò, il legislatore interviene su una materia che ha generato un ampio contenzioso, dovuto alla evidente anomalia di una sanzione molto elevata anche a fronte di omissioni di importo trascurabile, che pure era figlia della parziale depenalizzazione apportata dall'art. 3, D.Lgs. 8/2016.

L'INPS conferma, nel messaggio n. 1931 dello scorso 24 maggio, a partire dall'equiparabilità della sanzione amministrativa a quella penale, l'applicabilità del principio di retroattività, in quanto più favorevoli, delle nuove misure della sanzione amministrativa prevista per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti.

In particolare, per le sanzioni non ancora emesse ma per le quali siano già state perfezionate le notifiche di accertamento, si procederà all'irrogazione delle sanzioni nelle nuove misure, mantenendo intatta la validità delle stesse notifiche.

I nuovi modelli di comunicazione

L'Istituto ha poi predisposto nuovi modelli di comunicazione per la rettifica delle ordinanze-ingiunzioni già emesse e ancora pendenti, attraverso le quali si procederà in autotutela alla rideterminazione delle sanzioni amministrative e alla formazione di un nuovo provvedimento sanzionatorio che annullerà e sostituirà i precedenti, sostanzialmente ripetendo lo schema già previsto in precedenza con il messaggio 3516/2022. Pertanto, il pagamento della sanzione dovrà avvenire entro 60 giorni successivi alla prima udienza (se non ancora svolta) o dall'udienza già fissata. Il pagamento potrà portare alla declaratoria di cessata materia del contendere, con totale compensazione delle spese.

Per i pagamenti in forma rateale in corso, qualora gli importi già pagati corrispondano all'ammontare delle “nuove” sanzioni, nulla sarà dovuto oltre.

Il pagamento

Nel caso in cui quanto versato in rate alla data 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del nuovo decreto, sia superiore alle nuove misure della sanzione, l'interessato riceverà una comunicazione di avvenuta definizione del procedimento sanzionatorio. In caso contrario, l'Istituto previdenziale procederà alla ridefinizione del piano di ammortamento. In ogni caso, è escluso il rimborso delle somme versate in eccedenza, ivi compreso, naturalmente, il caso in cui il pagamento sia avvenuto in misura integrale senza rateazioni.

La rilevanza penale

L'omissione mantiene rilevanza penale, come in precedenza, allorquando il mancato versamento delle ritenute superi i 10.000 euro nell'anno civile (ossia tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno). La pena è quella della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro. Il datore di lavoro ha però tre mesi di tempo, decorrenti dalla notifica dell'accertamento della violazione, per effettuare i versamenti ed estinguere così il procedimento sanzionatorio, sia esso penale o “solo” di natura amministrativa.

Si deve ricordare che la soglia dei 10.000 euro omessi, oltre la quale si ricade nell'illecito di natura penale, deve essere determinata prendendo in considerazione i versamenti da effettuare nell'anno civile, partendo cioè da quelli relativi al mese dicembre dell'anno precedente, che scadono il 16 gennaio, fino a quelli relativi al successivo mese di novembre, che scadono il 16 dicembre; sono rilevanti, inoltre, i versamenti relativi, oltre che alla gestione lavoratori dipendenti, anche agricoli, anche quelli dovuti alla Gestione separata in qualità di committenti.

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