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giovedì 18/05/2023 • 06:00

Speciali Decreto Lavoro

Omissioni contributive: sanzioni equilibrate e più tempo per contestare

Il Decreto Lavoro interviene sulla discussa questione legata alla proporzionalità delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Il decreto interviene ristabilendo l'equilibrio tra gravità dell'omissione e misura della sanzione, e prevedendo più tempo per la contestazione dell'omissione.

di Stefania Coiana - Consulente del lavoro in Cagliari

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  • Tempo di lettura 3 min.
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Il tema delle sanzioni per omissioni contributive è stato oggetto di una serie di interventi (art. 2, c. 1 bis, DL 463/83) che precedono il Decreto Lavoro, l'ultimo dei quali risale al D.Lgs 8/2016 e prevedeva due regimi distinti in caso di mancato versamento delle ritenute previdenziali in base alla misura dell'omissione stessa. Ai sensi dell'art. 2, c. 1-bis DL 463/83 sono state introdotte due soglie economiche di omissione cui corrispondono due diversi regimi sanzionatori: Omissione per importo annuo superiore a euro 10.000: punita con la reclusione fino a tre anni con la multa fino a euro 1.032; Omissione per importo annuo inferiore a euro 10.000: punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Dal dettato normativo appare fin da subito evidente una mancanza di proporzione tra gravità dell'infrazione e misura della sanzione corrispondente. Il datore di lavoro infatti che commetteva un'omissione anche di piccola entità, poteva essere tenuto al pagamento di una sanzione ben più alta e sproporzionata rispetto alle ritenute da versare. Si consideri che ancora prima del decreto legislativo 2016, l'omissione contributiva era punita con la sanzione penale che prescindeva dalla misura delle ritenute di cui veniva omesso il pagamento. Pertanto le modifiche de...

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