giovedì 18/05/2023 • 06:00
Il Decreto Lavoro interviene sulla discussa questione legata alla proporzionalità delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Il decreto interviene ristabilendo l'equilibrio tra gravità dell'omissione e misura della sanzione, e prevedendo più tempo per la contestazione dell'omissione.
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Il tema delle sanzioni per omissioni contributive è stato oggetto di una serie di interventi (art. 2, c. 1 bis, DL 463/83) che precedono il Decreto Lavoro, l'ultimo dei quali risale al D.Lgs 8/2016 e prevedeva due regimi distinti in caso di mancato versamento delle ritenute previdenziali in base alla misura dell'omissione stessa.
Ai sensi dell'art. 2, c. 1-bis DL 463/83 sono state introdotte due soglie economiche di omissione cui corrispondono due diversi regimi sanzionatori:
Dal dettato normativo appare fin da subito evidente una mancanza di proporzione tra gravità dell'infrazione e misura della sanzione corrispondente. Il datore di lavoro infatti che commetteva un'omissione anche di piccola entità, poteva essere tenuto al pagamento di una sanzione ben più alta e sproporzionata rispetto alle ritenute da versare.
Si consideri che ancora prima del decreto legislativo 2016, l'omissione contributiva era punita con la sanzione penale che prescindeva dalla misura delle ritenute di cui veniva omesso il pagamento.
Pertanto le modifiche del dl 2016 ai tempi erano intervenute con l'intenzione di ripristinare un equilibrio omissione/sanzione attraverso l'individuazione delle due soglie, sopra e sotto i 10 mila, con i rispettivi trattamenti sanzionatori. Tuttavia tali misure sono risultate poco congrue, facendo sorgere delle questioni di legittimità anche in sede giudiziale.
Le disposizioni in esame sono state foriere, infatti, di un diffuso contenzioso, anche giudiziario, che aveva portato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a intervenire con specifici chiarimenti poi recepiti e diramati dall'INPS con i messaggi messaggio n. 4561 del 21 dicembre 2021 e con la successiva circolare n. 32 del 25 febbraio 2022, e da ultimo con il messaggio dall'INPS n. 3516 del 27 settembre 2022 che contiene importanti chiarimenti sul tema.
Con l'ultimo recente messaggio l'INPS riferisce l'interpretazione del dicastero secondo cui alla depenalizzazione introdotta dal D.Lgs. 8/2016 non può trovare applicazione l'articolo 16 legge n. 689/1981 che disciplina il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, prevista nella misura di un terzo del massimo editabile. Ciò anche per il fatto che l'articolo 16 prevede che la misura ridotta trovi applicazione nel caso in cui la sanzione amministrativa venga pagata entro 60 giorni dalla contestazione, incompatibile con i tre mesi che erano previsti dalla norma in tema di depenalizzazione. Ulteriore causa di incompatibilità addotta dal Ministero risiede nel fatto che la misura ridotta sarebbe pari a € 16.666 (un terzo della misura massima pari a euro 50.000), risulterebbe comunque superiore alla sanzione minima editabile prevista in euro 10.000.
Omissioni contributive di riferimento
Le omissioni contributive cui si riferisce la norma sono riferite alle ritenute previdenziali e ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 legge 153/69.
Novità introdotte dal Decreto Lavoro
Nel contesto sopra descritto, caratterizzato da forti criticità, il DL 48/2023 interviene in modo preciso e puntuale per correggere quel disequilibrio che per anni ha generato opposizioni e contenziosi con le sedi INPS.
La novità introdotta riguarda la modifica al regime sanzionatorio secondo cui le sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali prima comprese tra euro 10.000 e 50.000, sono sostituite da una sanzione amministrativa pecuniaria di misura pari a una volta e mezzo l'importo omesso fino a 4 volte il medesimo importo.
Particolarmente rilevante anche il fatto che il valore punitivo della sanzione amministrativa, consenta di assimilarla alla sanzione penale, con conseguente applicazione del principio di retroattività ai sensi dell'art. 2, c. 2, c.p.
Di conseguenza si ritiene che anche in caso di notifica già avvenuta da parte dell'INPS dell'omissione contributiva si possa procedere con l'applicazione della nuova sanzione così come riformulata dal nuovo Decreto.
Tuttavia nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto ad eseguire il pagamento delle sanzioni in data antecedente all'entrata in vigore del decreto, il rapporto con l'istituto si intende risolto e non potrà trovare applicazione il nuovo regime sanzionatorio.
In poche righe viene ripristinato il principio di proporzionalità tra violazione e sanzione, che oggettivamente ha una portata innovativa viste le criticità che storicamente sono state registrate.
Per comprenderne la portata si consideri che la questione della sproporzionalità del regime sanzionatorio è stata portata all'attenzione della Corte Costituzionale dal giudice del lavoro di Verbania che ha evidenziato la contrarietà all'art. 3 della Costituzione, la parte dell'art. 2 in cui punisce l'omissione contributiva sotto i 10.000 annui nella misura compresa tra il minimo di 10.000 e massima 50.000.
Contestazione delle violazioni: cosa cambia nelle tempistiche
Ai sensi dell'art. 14 Legge 689/81, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio italiano entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. La disposizione è stata modificata introducendo, una deroga al suddetto principio, con una previsione dei tempi per la contestazione della violazione più lunghi. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.
Misura dell'omissione | Misura della sanzione | Nuove sanzioni post DL Lavoro |
---|---|---|
Inferiore a euro 10.000 (importo annuo) | Sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000 | Da 1,5 a 4 volte la misura dell'omissione |
Superiore a euro 10.000 (importo annuo) | Reclusione fino a tre anni e sanzione amministrativa fino a euro 1.032 | Reclusione fino a tre anni e sanzione amministrativa fino a euro 1.032 |
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