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venerdì 26/05/2023 • 06:00

Impresa Disponibile apposita applicazione web

Attestazioni OIV 2023: le nuove indicazioni dell’ANAC

Con la Delibera 17 maggio 2023 n. 203, l'ANAC ha fornito anche per il 2023 le indicazioni per assolvere agli obblighi di pubblicazione, entro il 30 giugno 2023. La grande novità riguarda lo svolgimento delle verifiche di rilevazione e pubblicazione delle attestazioni e della scheda di rilevazione: gli OIV dovranno avvalersi un'apposita applicazione web che sarà resa disponibile sul sito ANAC.

di Antonio Valentini - Avvocato specializzato in compliance, founder Opera Professioni Srl

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Gli Organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV) - o gli organismi con funzioni analoghe, nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV - come disposto dall'art. 44 deld.lgs. 33/2013, sono tenuti ad attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza di specifiche categorie di dati individuati annualmente dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Le indicazioni per il 2023 circa la compilazione, pubblicazione e invio delle attestazioni - previste dall'art. 14, co. 4, lett. g), d.lgs. 150/2009 - sono state fornite dall'Autorità nella Delibera n. 203 del 17 maggio 2023, pubblicata sul sito istituzionale dell'ANAC il 23 maggio 2023.

La delibera che, come per gli anni passati, ha individuato le specifiche categorie di dati oggetto di attestazione, quest'anno presenta due grandi novità:

  • sono deferiti al 30 giugno 2023 il termine ultimo per l'assolvimento dell'obbligo di attestazione e al 31 luglio 2023 il termine per la pubblicazione delle verifiche di rilevazione nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”;
  • ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, dovranno utilizzare l'apposita applicazione web che sarà resa disponibile sul sito dell'Autorità.

I soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione

L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 spetta agli OIV, o agli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso:

  • le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità portuali, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione e gli ordini professionali di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013 (limitatamente agli obblighi di pubblicazione “compatibili” con la natura, l'organizzazione e le attività svolte e secondo le indicazioni fornite dalla delibera ANAC n. 777/2021);
  • gli enti pubblici economici, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico;
  • le società a partecipazione pubblica non di controllo;
  • le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013).

Gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e le modalità di rilevazione

Per il 2023 l'attenzione dell'Autorità si è focalizzata sugli obblighi di pubblicazione ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche. Si legge nella delibera che tale scelta «discende, oltre che dalla consueta rotazione e gradualità delle verifiche che hanno contraddistinto le delibere dell'ANAC […] anche da valutazioni in ordine alla rilevanza informativa assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali».

I dati oggetto di attestazione, la cui pubblicazione sarà oggetto di verifica al 30 giugno 2023, sono quindi distinti in base ai soggetti obbligati. Nel dettaglio:

P.A.

(paragrafo 1.1 della delibera)

  1. Disposizioni generali (artt. 10 e 12)
  2. Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18)
  3. Bandi di concorso (art. 19)
  4. Provvedimenti (art. 23)
  5. Bandi di gara e contratti (art. 37)
  6. Bilanci (art. 29)
  7. Opere pubbliche (art. 38)
  8. Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016)
  9. Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l. 190/2012)

Enti e Società

(paragrafo 1.2 della delibera)

  1. Disposizioni generali (artt. 10 e 12)
  2. Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18)
  3. Selezione del personale (art. 19, d.lgs. n. 33/2013, art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012, art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016)
  4. Bandi di gara e contratti (art. 37)
  5. Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)
  6. Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
  7. Pagamenti (artt. 4-bis e 33)
  8. Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016)
  9. Altri contenuti – PTPCT oppure misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012 (MOG 231)

Società a partecipazione pubblica non di controllo

(paragrafo 1.3 della delibera)

  1. Attività e procedimenti (art. 35)
  2. Bilanci (art. 29)
  3. Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)

Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato

(paragrafo 1.4 della delibera)

  1. Attività e procedimenti (art. 35)
  2. Bilanci (art. 29)
  3. Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)

Nella Delibera in oggetto, l'Autorità precisa che, qualora l'ente sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione debba essere effettuata dal RPCT (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo, dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, dal rappresentante legale o dall'organo di controllo, ove previsto). In tal caso, l'Ente avrà cura di evidenziare tale assenza motivandone, altresì, le ragioni.

Modalità di svolgimento

La maggiore novità per il 2023 è certamente rappresentata dalle modalità di svolgimento delle verifiche di rilevazione e pubblicazione delle attestazioni e delle schede di rilevazione che, da quest'anno, dovranno essere svolte dagli OIV utilizzando un'apposita applicazione web che sarà resa disponibile sul sito dell'Autorità.

L'accesso alla suddetta applicazione sarà possibile, previa registrazione dell'utente al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell'Autorità, con richiesta di attivazione del profilo OIV.  L'attivazione di tale profilo è indispensabile anche nei casi in cui l'Ente ne risulti provvisoriamente sprovvisto.

Con la stessa utenza ciascun OIV potrà richiedere e attivare tanti profili quanti sono gli Enti per cui viene svolta la funzione di attestazione.

Lo scopo di tale applicativo, si legge nella delibera, è quello di consentire agli OIV:

  • di documentare le verifiche in apposita scheda di rilevazione al 30 giugno 2023;
  • di convalidare le verifiche entro il 31 luglio 2023 e con la convalida di trasmetterle all'Autorità;
  • di estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda verifiche - ai fini della loro pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” dei siti web delle amministrazioni/enti/società.

Nei prossimi giorni saranno rese disponibili sul sito dell'ANAC le istruzioni per l'utilizzo dell'applicativo e ogni documento utile all'attività di svolgimento e attestazione delle verifiche effettuate.

Pubblicazione e trasmissione

L'attestazione, completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 30 giugno 2023, è pubblicata entro il 31 luglio 2022 nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Controlli e rilievi sull'amministrazione”, sotto-sezione di secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe” - “Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.

Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 pubblicano l'attestazione sul proprio sito web dandone specifica evidenza nella home page o, in caso di mancanza di un proprio sito web, nella sezione “Amministrazione trasparente” dell'amministrazione per cui svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici e svolgono attività di produzione di beni e servizi.

L'obbligo di pubblicazione secondo le modalità sopra indicate compete al RPCT.

Diversamente dall'anno precedente, la scheda delle verifiche di rilevazione è trasmessa ad ANAC entro il 31 luglio 2023 mediante lo stesso applicativo web con cui è stata compilata.

Monitoraggio

Qualora in sede di attestazione dovessero emergere delle criticità, il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV, dovrà implementare entro il 30 novembre 2023 le misure di trasparenza idonee a superare le criticità segnalate dagli OIV, ovvero a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

In caso di rilevazione di carenze significative di pubblicazione (attribuzione nella colonna “completezza di contenuto” della griglia di un valore inferiore a 3), gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe dovranno monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti o società, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità evidenziate nella griglia di rilevazione.

Entro il 30 novembre 2023, dovranno essere annotati nell'applicativo web fornito dall'Autorità gli esiti di tale attività di monitoraggio, aggiornando i valori attribuiti nella colonna “completezza di contenuto”.

Quest'ulteriore griglia, estraibile dall'applicativo web, dovrà poi essere pubblicata entro il 10 dicembre 2023 nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Controlli e rilievi sull'amministrazione”, sotto-sezione di secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe” - “Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.

Con la convalida, da effettuarsi entro la medesima data, la scheda di monitoraggio sarà automaticamente acquisita dall'Autorità.

Sulla base degli esiti di monitoraggio, così acquisiti, le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato dei RPCT di cui all'art. 45, co. 2, del d.lgs. 33/2013.

Fonte: Delibera n. 203 del 17 maggio 2023

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