giovedì 25/05/2023 • 11:27
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24 del 24 maggio 2023, ha istituito la causale per il contributo minimo integrativo per la cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La causale sarà efficace dal 5 giugno 2023.
redazione Memento
Con la risoluzione n. 24 del 24 maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito la causale “E107” denominata “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”, che dovrà essere liquidata dagli avvocati iscritti alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il contributo sarà operativamente efficace a decorrere dal 5 giugno 2023. In sede di compilazione del Mod. F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando: - nel campo “codice ente”, il codice “0013”; - nel campo “codice sede”, nessun valore; - nel campo “codice posizione”, nessun valore; - nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l'anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”. Si ricorda che il DM MEF 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione (previsti dall'art. 17 D.Lgs. 241/97) si applicano, tra gli altri, anche alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La causale per il contributo minimo integrativo trova le sue origini nella convenzione del 26 novembre 2020 siglata tra l'Agenzia delle Entrate e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, che ha disciplinato il servizio di riscossione mediante il Mod. F24 dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla cassa. Con nota prot. n. 47793 del 24 febbraio 2023, la cassa forense ha richiesto l'istituzione di un'ulteriore causale contributo, rispetto alle causali già istituite con: - Ris. AE 11 gennaio 2021 n. 1/E (contributo soggettivo minimo, contributo soggettivo di maternità, contributo soggettivo e integrativo di autoliquidazione); - Ris. AE 21 maggio 2021 n. 34/E (riscatto); - Ris. AE 6 settembre 2021 n. 56/E (integrazione contributo minimo soggettivo 12 mesi e interessi). Fonte: Ris. AE 24 maggio 2023 n. 24/E
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