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lunedì 29/05/2023 • 06:00

Caso Risolto Entro il 31 maggio 2023

Certificazione COVID 2022: quali sono le responsabilità del revisore

In funzione della Certificazione COVID 2022 che dovrà essere trasmessa entro il 31 maggio 2023, l’organo di revisore ha specifiche responsabilità. A tal proposito, dovrà concentrare i controlli su determinate voci del Rendiconto Finanziario.

di Paola Sabatino - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Come da comunicato inserito nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 259 del 5 novembre 2022, concernente la certificazione per l'anno 2022 connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse, dovranno trasmettere, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tale perdita, si ricorda che, deve essere al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle legate ai maggiori oneri per incremento dell'energia elettrica e gas. La stessa, inoltre, deve essere prima dell'invio, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito.

Si tratta della terza e ultima certificazione COVID-19, che consentirà al MEF/RGS di effettuare il conguaglio finale e la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese con riferimento alle complessive gestioni del triennio 2020/2022.

In allegato al comunicato del 21 aprile 2023 della Ragioneria Generale dello Stato, che ha annunciato la messa in linea sull'applicativo previsto per il pareggio di bilancio dei modelli di certificazione per l'anno 2022 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è presente:

  • l'elenco delle unioni di comuni e comunità montane che, al pari di comuni, province e città metropolitane, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023 sono tenute all'invio della Certificazione COVID-19/2022;
  • l'elenco degli enti che, alla data del 20 aprile 2023, ancora presentano le irregolarità per le precedenti certificazioni.

I principali punti sul quale porre maggiore attenzione nella certificazione COVID di quest'anno, i quali sono stati inseriti nel nuovo modello approvato con D.M. 242764 del 18 ottobre 2022, riguardano sostanzialmente:

1) la possibilità di certificare, come maggiori spese energetiche 2022 rispetto al 2019, solo quelle a valere sul "fondone" e sul contributo straordinario attribuito nel 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas ai sensi dell'art. 27, co. 2, del D.L. n. 17/2022;

2) la possibilità di certificare, come maggiori spese, i contributi erogati per sostenere l'aumento della spesa per energia elettrica e gas:

  • delle società partecipate dall'ente, nonché delle società concessionarie;
  • delle famiglie/imprese del territorio in difficoltà economica conseguente al COVID-19 e all'incremento della spesa per energia elettrica e gas (non già coperta da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private);

3) la possibilità di certificare come maggiori spese, la quota parte dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese COVID-19 sottoscritti nel 2022 e di competenza nell'anno 2023, limitatamente agli oneri relativi al primo bimestre 2023.

La valutazione della certificazione in sede di rendiconto 2022 potrà presentare due possibili scenari, ovvero:

  • un saldo positivo della certificazione, il quale potrebbe indicare che l'ente non ha assorbito risorse e, pertanto, deve vincolare le somme dell'avanzo da "fondone" 2021, anche se applicato e impegnato nel corso del 2022, oltre che tenere conto di eventuali ristori specifici di entrata e quelli di spesa non utilizzati;
  • un saldo negativo della certificazione, il quale potrebbe indicare che l'ente ha assorbito risorse e, pertanto, ai fini dell'eventuale avanzo vincolato deve confrontare l'avanzo da "fondone" 2021, con il saldo della certificazione oltre che tenere conto di eventuali ristori specifici di spesa non utilizzati;

Un'importante novità riguarda il Tavolo Tecnico di cui al co. 2 dell'art. 106 del D.L. n. 34/2020, dove nella riunione del 19/4/2023 ha deciso che, qualora a seguito della compilazione della Sezione 1- Entrate del modello COVID-19/2022 la voce "Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)", risulti di importo positivo (maggiori entrate), la certificazione trasmessa per l'anno 2022, sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello COVID-19/2022 di cui alle voci "Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)" e "Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F).

Il compito del revisore sarà, quindi, quello di effettuare i controlli sulle principali voci del Rendiconto ossia:

  • importi rettificativi per entrate di natura straordinaria (colonna a);
  • importi indicati per politiche autonome;
  • eventuale minore spesa da Fcde correlata a minori entrate;
  • eventuali importi certificati come Fpv tenuto conto che quanto in precedenza certificato come Fpv non deve essere preso in considerazione;
  • economie su residui passivi o Fpv per spese in precedenza certificate.

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