mercoledì 24/05/2023 • 11:30
L’INPS, con il Mess. 23 maggio 2023 n. 1900, specifica i termini di proposizione dei ricorsi previsti dal nuovo Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’INPS. In particolare, il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale dell’istanza dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria è applicabile solo ai provvedimenti notificati successivamente al 17 maggio 2023.
redazione Memento
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Le novità introdotte dal “Regolamento in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell'INPS”, approvato con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 18 gennaio 2023, sono state di recente illustrate dall'Istituto con Circ. INPS 17 maggio 2023 n. 48.
Alla luce delle nuove tempistiche di presentazione dei ricorsi amministrativi introdotte con tale regolamento, l'INPS interviene, con il Mess. 23 maggio 2023 n. 1900, chiarendo e specificando i termini in caso di diniego o accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.
Cosa sapere | ||
---|---|---|
Tipologia di provvedimento |
Notifica del provvedimento |
Termine di proposizione del ricorso |
Diniego o accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria |
Provvedimenti notificati successivamente al 17 maggio 2023 (data di pubblicazione della Circ. INPS 17 maggio 2023 n. 48) |
Ricorsi amministrativi devono essere proposti entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale dell'istanza (termine perentorio) |
Provvedimenti già notificati anteriormente al 17 maggio 2023 |
Resta confermato il più ampio termine di 60 giorni per la proposizione dell'impugnativa in via amministrativa |
Perché si è reso necessario il regime transitorio
L'Istituto spiega che la scelta di mantenere un regime transitorio per i provvedimenti notificati prima del 17 maggio 2023 è stata effettuata al fine di evitare che i datori di lavoro, facendo affidamento su tale più ampio termine (individuato dal Mess. INPS 15 febbraio 2013 n. 2939, che allinea il termine di presentazione del ricorso amministrativo a quello di proposizione dell'azione del ricorso giudiziario), possano incorrere in incolpevoli decadenze.
Una volta concluso il regime transitorio le indicazioni fornite con il Mess. INPS 15 febbraio 2013 n. 2939 devono intendersi superate.
Le nuove tempistiche: quali sono e da quando decorrono
Tabella riepilogativa | ||
---|---|---|
Tipologia |
Termine |
Decorrenza |
Ricorso ai Comitati periferici/centrali della gestione lavoratori privati |
90 giorni |
Dalla data di ricezione del provvedimento o, in caso di mancata adozione del provvedimento da parte della sede, dal 121° giorno successivo a quello della presentazione della domanda, salvo non sia diversamente previsto |
Ricorso ai Comitati di vigilanza |
30 giorni |
Dalla data di ricezione del provvedimento |
Ricorsi avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni per gli Sportivi Professionisti |
30 giorni |
Dalla data di ricezione del provvedimento |
Ricorso al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria |
30 giorni |
Dalla data di ricezione del provvedimento |
Ricorso presentato dall'istante al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) |
30 giorni |
Dalla data di ricezione del provvedimento |
Ricorso presentato da ciascuno dei componenti avverso la deliberazione di diniego della Commissione provinciale Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) |
30 giorni |
Dalla data della deliberazione |
Ricorso avverso i provvedimenti adottati nelle materie di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale |
30 giorni |
Dalla data di ricezione del provvedimento |
N.B. Tali tempistiche tengono conto sia delle discipline concernenti le varie gestioni previdenziali dell'Istituto, sia della tipologia di provvedimento che si intende impugnare. |
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