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giovedì 25/05/2023 • 06:00

Fisco Crediti d’imposta

Bonus energia e gas: comunicazione del fornitore entro il 30 maggio 2023

A pena di sanzioni amministrative in caso di inottemperanza, entro il 30 maggio 2023 i fornitori di energia e gas dovranno inviare la comunicazione ai propri clienti imprese “non energivore” e “non gasivore” che richiedono il calcolo semplificato del credito d’imposta spettante per il primo trimestre del 2023.

di Stefano Mazzocchetti - KPMG Tax specialist

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La legge di Bilancio per il 2023 ha rinnovato al primo trimestre 2023 le misure di sostegno economico dedicate alle imprese a parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell'eccezionale innalzamento dei prezzi delle commodities registrato negli ultimi anni.

Tra i destinatari del contributo straordinario sono ricomprese le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, c.d. “non energivore”, diverse quindi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica iscritte nell'elenco CSEA, per le quali è riconosciuto un credito d'imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023.

Allo stesso modo, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale iscritte nell'apposito elenco CSEA, c.d. “non gasivore”, è previsto un credito d'imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Le predette imprese possono beneficiare dei tax credit a condizione che, rispettivamente:

  • il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
  • il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il calcolo semplificato e la comunicazione del fornitore

Analogamente a quanto già previsto per la fruizione dei crediti d'imposta riferiti all'esercizio 2022, la legge di bilancio per il 2023 concede alle imprese “non energivore” e “non gasivore” la facoltà di avvalersi di una modalità di calcolo semplificato della sussistenza delle condizioni di accesso al contributo straordinario, nonché dell'ammontare dello stesso, finalizzata a semplificare la determinazione del credito d'imposta fruibile in capo al beneficiario.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge di bilancio 2023, qualora l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso fornitore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (30 maggio 2023), deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre dell'anno 2023.

La norma trova, quindi, applicazione con riferimento all'ipotesi in cui l'impresa abbia acquistato energia e/o gas naturale dal medesimo venditore nel primo trimestre del 2023, nel quarto trimestre 2022 e nel quarto trimestre 2019. 

Se a causa dell'interruzione del rapporto di fornitura o del passaggio ad un altro venditore tale condizione non dovesse ricorrere, le imprese potranno ugualmente fruire dei crediti d'imposta nella misura in cui siano integrati i presupposti previsti.

Sotto un profilo strettamente operativo, la Delibera attuativa ARERA di febbraio 2023 (n. 76) ha definito gli elementi minimi della comunicazione che il venditore di energia elettrica e il venditore di gas naturale sono tenuti a inviare al cliente richiedente.

Modalità e tempistiche di invio della comunicazione

Se da un lato la disposizione di riferimento individua al 30 maggio la data ultima entro cui i fornitori sono tenuti a notificare la Comunicazioni verso i propri clienti finali, dall'altro non stabilisce uno specifico termine entro il quale, a pena di decadenza, l'impresa interessata ha diritto di chiedere le informazioni previste al proprio venditore.

Ad ogni modo, secondo l'Agenzia delle Entrate, il termine per la comunicazione da parte del venditore deve ritenersi posto a tutela delle esigenze dell'impresa di poter disporre tempestivamente delle informazioni per utilizzare il credito d'imposta, con la conseguenza che i fornitori sono comunque obbligati all'invio della comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (oltre il 30 maggio 2023).

In tali ipotesi, in presenza quindi di Comunicazioni trasmesse dopo il 30 maggio 2023 a causa di richieste tardive da parte delle imprese clienti, sembrerebbe potersi escludere l'irrogazione delle sanzioni amministrative nei confronti dei fornitori, fino al del 2% massimo del fatturato realizzato dal fornitore nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell'ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione.

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