giovedì 11/05/2023 • 12:11
L'Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni n. 20/E e 21/E del 10 maggio 2023, ha istituito nuovi codici tributo per l'utilizzo in compensazione del bonus energia e per il versamento delle sanzioni in tema di ritenute fiscali, contributi previdenziali/assistenziali e premi assicurativi.
redazione Memento
Con le risoluzioni n. 20/E e n. 21/E del 10 maggio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo in materia di bonus energia e di sanzioni per indebita compensazione di ritenute fiscali, contributi previdenziali/assistenziali e premi assicurativi.
Bonus energia secondo semestre 2023
Sono stati istituiti 4 nuovi codici tributo per utilizzare i crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il secondo trimestre 2023 (di cui all'art. 4 DL 34/2023). Si ricorda che i crediti possono essere utilizzati solo in compensazione, tramite Mod. F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Di seguito si riportano i nuovi codici tributo:
In sede di compilazione del Mod. F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Ritenute fiscali e contributi previdenziali/assistenziali e premi assicurativi
Sono previste una serie di misure in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali, nonché l'utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione (art. 17 bis c. 4 D.Lgs. 241/97).
Per consentire il versamento delle somme dovute, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:
In sede di compilazione del Mod. F24 ELIDE, i codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel dettaglio:
Fonte: Ris. AE 10 maggio 2023 n. 20/E e 21/E
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