Con le risoluzioni n. 20/E e n. 21/E del 10 maggio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo in materia di bonus energia e di sanzioni per indebita compensazione di ritenute fiscali, contributi previdenziali/assistenziali e premi assicurativi.
Bonus energia secondo semestre 2023
Sono stati istituiti 4 nuovi codici tributo per utilizzare i crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il secondo trimestre 2023 (di cui all'art. 4 DL 34/2023). Si ricorda che i crediti possono essere utilizzati solo in compensazione, tramite Mod. F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Di seguito si riportano i nuovi codici tributo:
“7015” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
“7016” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
“7017” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
“7018” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
In sede di compilazione del Mod. F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Ritenute fiscali e contributi previdenziali/assistenziali e premi assicurativi
Sono previste una serie di misure in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali, nonché l'utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione (art. 17 bis c. 4 D.Lgs. 241/97).
Per consentire il versamento delle somme dovute, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:
“8119” denominato “Sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
“9600” denominato “Spese di notifica”.
In sede di compilazione del Mod. F24 ELIDE, i codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel dettaglio:
nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati: nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, per il codice tributo 8119, in caso di versamento rateale, il numero della rata nel formato “NNRR”; in caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione; nel campo “anno di riferimento”, l'informazione riportata nell'atto emesso dall'Ufficio, nel formato “AAAA”; nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate negli atti emessi dall'Ufficio.
Fonte: Ris. AE 10 maggio 2023 n. 20/E e 21/E