mercoledì 24/05/2023 • 06:00
Nella circolare 11 maggio 2023 n. 14, Assonime ha operato una prima analisi delle principali questioni fiscali (tutt’ora irrisolte) derivanti dall’operazione di scissione mediante scorporo prevista dal nuovo articolo 2506.1 del Codice Civile.
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Assonime chiarisce gli effetti fiscali derivanti dalla scissione mediante scorporo
Il nuovo articolo 2506.1 del codice civile (inserito dal D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 attuativo della direttiva Ue 2019/2121 del 27 novembre 2019) ha introdotto la possibilità di effettuare l'operazione di scissione assegnando le azioni o quote di una o più società beneficiarie neocostituite non ai soci della società scissa, bensì alla medesima società scissa.
Proprio in virtù di questa caratteristica, la scissione mediante scorporo è in grado di determinare effetti simili rispetto al conferimento di beni mediante apporto, in quanto in entrambi i casi gli elementi patrimoniali provenienti dal dante causa sono trasferiti alla beneficiaria a fronte di una corrispondente attribuzione (al dante causa) di partecipazioni nella stessa società beneficiaria.
Nella circolare 11 maggio 2023 n. 14, Assonime ha operato una prima analisi delle principali implicazioni fiscali derivanti dall'operazione di “scissione mediante scorporo”.
Valore fiscale delle partecipazioni nella società beneficiaria ricevute dalla scissa
Un primo tema sollevato da Assonime riguarda la determinazione del valore fiscale delle partecipazioni nella beneficiaria di cui la società scissa diviene titolare per effetto dell'operazione. Al riguardo, è stato osservato che la soluzione più coerente con il principio di neutralità fiscale della scissione dovrebbe essere quella che riconosce la possibilità di assegnare le partecipazioni al medesimo valore ed alle medesime caratteristiche fiscali dei beni di primo grado che sono trasferiti alla beneficiaria. Pertanto:
Peraltro, secondo Assonime, poiché l'operazione di scissione mediante scorporo consente di realizzare il passaggio dal possesso diretto al possesso indiretto dei beni di primo grado senza soluzione di continuità, le partecipazioni ricevute dalla scissa dovrebbero ereditare non soltanto i valori, ma anche il periodo di possesso riferibile ai beni di primo grado (rilevante, tra gli altri, ai fini dell'applicazione del regime PEX ex art. 87 TUIR).
Il riallineamento dei maggiori valori contabili e la sorte dell'avviamento
In linea generale, anche l'operazione di scissione mediante scorporo di un compendio aziendale è teoricamente idonea a consentire alla società beneficiaria di accedere alla disciplina di riallineamento dei maggiori valori iscritti prevista dall'art. 176, c. 2 ter, del TUIR.
Con riferimento a quanto sopra, Assonime ha osservato che, nella scissione mediante scorporo, il riallineamento dei maggiori valori iscritti:
Ripartizione delle posizioni soggettive tra società scissa e beneficiaria di nuova costituzione
Assonime ha analizzato anche il tema relativo alla ripartizione delle posizioni fiscali soggettive di carattere generale (perdite pregresse, eccedenze ACE, ecc.) tra la società scissa e la società beneficiaria di nuova costituzione. Al riguardo è stato osservato che:
In questo contesto, tra le varie ipotesi, è stata considerata preferibile la tesi che considera rilevante l'entità del patrimonio netto contabile trasferito alla società beneficiaria ed il conseguente rapporto tra quest'ultimo ed il patrimonio netto contabile complessivo della società scissa esistente ante scissione, senza computare gli effetti derivanti dall'assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria.
Effetti della scissione sulla stratificazione del patrimonio netto della scissa e della beneficiaria
Considerato che nelle scissioni mediante scorporo il patrimonio netto contabile della scissa non subisce variazioni, per quanto riguarda la stratificazione fiscale del patrimonio netto, Assonime ritiene preferibile assimilare gli effetti della scissione mediante scorporo a quelli del conferimento in favore della medesima società. Pertanto:
Abuso del diritto
Poiché la scissione mediante scorporo può avere ad oggetto non solo compendi aziendali, ma anche singoli beni, secondo Assonime occorre domandarsi se e fino a che punto, sotto il profilo del possibile abuso del diritto (ex art. 10-bis Legge 212/2000) sia legittimo il ricorso a questa operazione per far confluire singoli beni in veicoli societari destinati ad essere ceduti (così trasformando le plus/minusvalenze relative ai beni di primo grado in plus/minusvalenze relative alle partecipazioni nella beneficiaria).
Al riguardo è stato osservato che:
1) (in linea generale) i benefici in questione devono considerarsi coerenti con la ratio della disciplina istitutiva delle operazioni di scissione mediante scorporo (pertanto, il vantaggio fiscale derivante non può considerarsi indebito);
2) (in particolare) anche la scissione mediante scorporo effettuata allo scopo di cedere, in un momento successivo, la partecipazione nella società beneficiaria deve ritenersi non abusiva, in quanto:
Assonime ha altresì analizzato l'ipotesi di scissione con trasferimento di singoli beni minusvalenti (ovvero beni che, post scissione, presentino presso la beneficiaria, un valore fiscale superiore rispetto a quello contabile e il cui trasferimento può determinare un possibile vantaggio fiscale - potenzialmente indebito - per effetto della doppia deduzione di minusvalenze/perdite relative ai beni singoli oggetto della scissione).
Sul tema è stato osservato che:
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