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mercoledì 24/05/2023 • 06:00

Fisco Circolare di Assonime

Scissione mediante scorporo: quali sono le implicazioni fiscali

Nella circolare 11 maggio 2023 n. 14, Assonime ha operato una prima analisi delle principali questioni fiscali (tutt’ora irrisolte) derivanti dall’operazione di scissione mediante scorporo prevista dal nuovo articolo 2506.1 del Codice Civile.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Assonime chiarisce gli effetti fiscali derivanti dalla scissione mediante scorporo

Il nuovo articolo 2506.1 del codice civile (inserito dal D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 attuativo della direttiva Ue 2019/2121 del 27 novembre 2019) ha introdotto la possibilità di effettuare l'operazione di scissione assegnando le azioni o quote di una o più società beneficiarie neocostituite non ai soci della società scissa, bensì alla medesima società scissa.

Proprio in virtù di questa caratteristica, la scissione mediante scorporo è in grado di determinare effetti simili rispetto al conferimento di beni mediante apporto, in quanto in entrambi i casi gli elementi patrimoniali provenienti dal dante causa sono trasferiti alla beneficiaria a fronte di una corrispondente attribuzione (al dante causa) di partecipazioni nella stessa società beneficiaria.

Nella circolare 11 maggio 2023 n. 14, Assonime ha operato una prima analisi delle principali implicazioni fiscali derivanti dall'operazione di “scissione mediante scorporo”.

Valore fiscale delle partecipazioni nella società beneficiaria ricevute dalla scissa

Un primo tema sollevato da Assonime riguarda la determinazione del valore fiscale delle partecipazioni nella beneficiaria di cui la società scissa diviene titolare per effetto dell'operazione. Al riguardo, è stato osservato che la soluzione più coerente con il principio di neutralità fiscale della scissione dovrebbe essere quella che riconosce la possibilità di assegnare le partecipazioni al medesimo valore ed alle medesime caratteristiche fiscali dei beni di primo grado che sono trasferiti alla beneficiaria.  Pertanto:

  • (da un lato) i beni di primo grado attribuiti alla società beneficiaria dovrebbero conservare i valori fiscali preesistenti già presenti presso la società scissa (così come accade in ogni altra operazione di scissione);
  • (dall'altro lato) le partecipazioni assegnate alla scissa in sostituzione dei beni di primo grado dovrebbero assumere i medesimi valori fiscali dei beni di primo grado da cui promanano.

Peraltro, secondo Assonime, poiché l'operazione di scissione mediante scorporo consente di realizzare il passaggio dal possesso diretto al possesso indiretto dei beni di primo grado senza soluzione di continuità, le partecipazioni ricevute dalla scissa dovrebbero ereditare non soltanto i valori, ma anche il periodo di possesso riferibile ai beni di primo grado (rilevante, tra gli altri, ai fini dell'applicazione del regime PEX  ex art. 87 TUIR).

Il riallineamento dei maggiori valori contabili e la sorte dell'avviamento

In linea generale, anche l'operazione di scissione mediante scorporo di un compendio aziendale è teoricamente idonea a consentire alla società beneficiaria di accedere alla disciplina di riallineamento dei maggiori valori iscritti prevista dall'art. 176, c. 2 ter, del TUIR.

Con riferimento a quanto sopra, Assonime ha osservato che, nella scissione mediante scorporo, il riallineamento dei maggiori valori iscritti:

  • è comunque circoscritto a casi residuali (tipicamente la scissione con patrimonio netto negativo e presa in carico dei beni trasferiti alla beneficiaria in base ai relativi valori correnti) e solo se l'operazione riguarda il trasferimento di un compendio aziendale (ma non singoli beni);
  • (diversamente dal conferimento d'azienda) non dovrebbe consentire alla beneficiaria di riallineare il valore dell'avviamento relativo al medesimo ramo di azienda già iscritto dalla scissa (in quanto già rilevato in continuità contabile dalla beneficiaria stessa).

Ripartizione delle posizioni soggettive tra società scissa e beneficiaria di nuova costituzione

Assonime ha analizzato anche il tema relativo alla ripartizione delle posizioni fiscali soggettive di carattere generale (perdite pregresse, eccedenze ACE, ecc.) tra la società scissa e la società beneficiaria di nuova costituzione.  Al riguardo è stato osservato che:

  • (in linea generale) nella scissione ordinaria: è applicabile un criterio di ripartizione proporzionale che tiene conto del patrimonio netto contabile trasferito e di quello rimasto alla scissa (art. 173, comma 4, del TUIR);
  • (viceversa) nella scissione mediante scorporo: questa regola deve essere coordinata con il fatto che il patrimonio netto contabile della scissa non si riduce.

In questo contesto, tra le varie ipotesi, è stata considerata preferibile la tesi che considera rilevante l'entità del patrimonio netto contabile trasferito alla società beneficiaria ed il  conseguente rapporto tra quest'ultimo ed il patrimonio netto contabile complessivo della società scissa esistente ante scissione, senza computare gli effetti derivanti dall'assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria. 

Effetti della scissione sulla stratificazione del patrimonio netto della scissa e della beneficiaria

Considerato che nelle scissioni mediante scorporo il patrimonio netto contabile della scissa non subisce variazioni, per quanto riguarda la stratificazione fiscale del patrimonio netto, Assonime ritiene preferibile assimilare gli effetti della scissione mediante scorporo a quelli del conferimento in favore della medesima società. Pertanto:

  • la società scissa dovrebbe mantenere invariata anche la relativa composizione fiscale originaria;
  • l'incremento del patrimonio netto contabile che si registra presso la società beneficiaria dovrebbe qualificarsi ai fini fiscali alla stregua di una riserva di capitale.

Abuso del diritto

Poiché la scissione mediante scorporo può avere ad oggetto non solo compendi aziendali, ma anche singoli beni, secondo Assonime occorre domandarsi se e fino a che punto, sotto il profilo del possibile abuso del diritto (ex art. 10-bis Legge 212/2000)  sia legittimo il ricorso a questa operazione per far confluire singoli beni in veicoli societari destinati ad essere ceduti (così trasformando le plus/minusvalenze relative ai beni di primo grado in plus/minusvalenze relative alle partecipazioni nella beneficiaria).

Al riguardo è stato osservato che:

1) (in linea generale) i benefici in questione devono considerarsi coerenti con la ratio della disciplina istitutiva delle operazioni di scissione mediante scorporo (pertanto, il vantaggio fiscale derivante non può considerarsi indebito);

2) (in particolare) anche la scissione mediante scorporo effettuata allo scopo di cedere, in un momento successivo, la partecipazione nella società beneficiaria deve ritenersi non abusiva, in quanto:

  • se avente ad oggetto un'azienda (o ramo d'azienda): l'operazione genera effetti sostanzialmente analoghi a quelli di un conferimento di azienda seguito dalla successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria (ipotesi considerata espressamente non abusiva dall'art. 176, c. 3, del TUIR);
  • se avente ad oggetto singoli beni plusvalenti: la cessione della partecipazione non può beneficiare del regime PEX (per carenza del requisito della commercialità) e fa emergere plusvalenze pienamente imponibili (analoghe a quelle che si sarebbero realizzate in caso di cessione diretta del bene).

Assonime ha altresì analizzato l'ipotesi di scissione con trasferimento di singoli beni minusvalenti (ovvero beni che, post scissione, presentino presso la beneficiaria, un valore fiscale superiore rispetto a quello contabile e il cui trasferimento può determinare un possibile vantaggio fiscale - potenzialmente indebito - per effetto della doppia deduzione di minusvalenze/perdite relative ai beni singoli oggetto della scissione).

Sul tema è stato osservato che:

  • non dovrebbe essere consentito al contribuente creare i presupposti per una doppia deduzione della stessa perdita (fatto salvo il caso in cui non ricorra nel singolo caso la circostanza esimente delle valide ragioni economiche extrafiscali);
  • (in ogni caso) l'eventuale applicazione della disciplina antiabuso dovrebbe comportare il disconoscimento della minusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione nella beneficiaria neocostituita (bene di secondo grado).

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