lunedì 22/05/2023 • 14:24
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 330 del 22 maggio 2023, ha chiarito che il compenso dell'amministratore da riversare alla consociata UE è deducibile per competenza e non c'è obbligo di effettuare la ritenuta a titolo d'imposta.
redazione Memento
Con la risposta n. 330 del 22 maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di obbligo contrattuale di riversamento, il compenso spettante al lavoratore dipendente di una consociata estera per il ruolo di amministratore svolto per una società italiana del gruppo non assume rilevanza per il lavoratore stesso. Per la società italiana tale compenso è deducibile secondo il criterio generale di competenza e, ai fini convenzionali, il pagamento deve essere correttamente inquadrato come reddito d'impresa, poiché, pur essendo formalmente riferibile al lavoro prestato dal consigliere di amministrazione, è effettuato direttamente tra le società consociate. Non sussiste per la società italiana l'obbligo di effettuare la ritenuta a titolo d'imposta all'atto del pagamento della somma. Si ricorda che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi reversibili di cui alle lett. b) ed f) art. 50 c. 1 DPR 917/86. La lett. b) assimila ai redditi di lavoro dipendente le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (es. partecipazione a organi collegiali, commissioni di esami, comitati tecnici, compresi quelli dei dipendenti pubblici per attività rese in funzione del proprio ruolo o in rappresentanza dell'ente di appartenenza). Nel caso di specie, la società ALFA fa parte di un gruppo insieme a una società UE consociata. Quest'ultima ha tra i suoi dipendenti il Sig. Tizio che, nel corso del 2021, ha svolto l'incarico di consigliere di amministrazione per ALFA. La società UE ha stipulato un accordo con il detto consigliere di amministrazione secondo cui quest'ultimo ha un obbligo di riversamento di qualsiasi compenso a lui spettante in qualità di amministratore delle altre società del gruppo. Come chiarito dall'AE, il compenso corrisposto a Tizio e, quindi, da riversare alla società UE non assume rilevanza per Tizio ai fini della determinazione del reddito, mentre ALFA deve considerarlo deducibile secondo il criterio generale di competenza e inquadrarlo come reddito d'impresa. A tal fine, la consociata UE non deve avere una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e i compensi erogati da ALFA alla consociata UE devo essere qualificabili come reddito d'impresa in capo a quest'ultima e tassabili esclusivamente nel suo Stato di residenza e, simmetricamente, devono essere costi deducibili in capo ad ALFA, secondo il criterio generale di competenza di cui all'art. 109 DPR 917/86. Fonte: Risp. AE 22 maggio 2023 n. 330
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