L'approssimarsi del 12 gennaio rammenta il perimetro di azione del cosiddetto criterio di “cassa allargato”, vale a dire il termine ultimo entro cui effettuare il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti del 2022, nonché dei compensi agli amministratori non titolari di partita IVA (art. 50 c. 1 lett. c-bis) TUIR), al fine di dedurre i relativi oneri nell'esercizio chiuso al 31 dicembre scorso (soggetti solari), così come previsto dall'art. 51 c. 1 TUIR.
Creando una perfetta simmetria con l'imponibilità in capo al percipiente, mirata a scongiurare pratiche elusive, l'art. 95 c. 5 TUIR stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori delle società (di cui all'art. 73 c. 1) sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.
Le richiamate disposizioni rappresentano una delle deroghe a quanto prescritto dall'art. 109 TUIR, che sancisce la competenza quale criterio generale di imputazione delle componenti positive e negative al reddito d'impresa, individuandone anche i confini temporali nella certezza e nella determinabilità.
Inerenza e deducibilità dei compensi
In particolare, sebbene la normativa delineata dal TUIR sia plasticamente didascalica, il riconoscimento fiscale degli emolumenti spettanti agli amministratori è legato, ancora oggi (a parere dell'Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza dominante), a ...
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