La riapertura dei termini per consentire la definizione agevolata delle pendenze tributarie
La definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022 è un cantiere aperto, come è dimostrato da due disposizioni eterogenee adottate con il Decreto Bollette (d.l. n. 34 del 2023), in corso di conversione.
Per un primo aspetto, difatti, con gli artt. 17 bis e 20 del d.l. 30 marzo 2023 n. 34, nel testo di conversione già approvato alla Camera e in attesa dell'approvazione del Senato, è stata anzitutto stabilita per gli enti territoriali la riapertura dei termini per consentire la definizione agevolata delle pendenze tributarie, facendo riferimento alle regole previste dall'art. 1, co. 227, 229-bis e 231, della l. 197 del 2022.
Si tratta sostanzialmente dell'annullamento automatico dei carichi pendenti fino a mille euro affidati agli agenti di riscossione dal 2000 al 2015 e della possibilità di estinzione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 20 giugno 2022 evitando la corresponsione delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio. Con tali modalità di redazione della norma, mediante richiamo secco alle regole previste dalla legge 197 del 2022, è stata escluda la possibilità di allungamento della possibilità di definire i carichi affidati sino al 31 dicembre 2022, come era stato da taluni auspicato.
Resta, quindi, un disallineamento rispetto ad altre statuizioni della legge 197 del 2022, che per altre previsioni ha considerato tale ultimo termine.
Al secondo comma dell'art. 17 bis è poi previsto che gli enti territoriali stabiliscano anche:
il numero delle rate in cui può esser ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
i termini per la presentazione dell'istanza di definizione;
il termine entro il quale l'ente territoriale o l'agente della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione in cui sono indicati l'ammontare delle somme dovute, le singole rate e la loro scadenza.
È questa una nuova regola della cui opportunità si può dubitare. Lo spazio di libertà previsto per gli enti territoriali è invero stato ampliato di molto e può dar luogo a notevoli difformità applicative tra un ente ed un altro, costringendo i contribuenti a ricercare ogni volta le specifiche soluzioni prescritte (ricerca da effettuarsi sui siti internet istituzionali, atteso che i provvedimenti degli enti territoriali acquisteranno efficacia dalla pubblicazione colà effettuata). Ma sarà legge.
Ancora, è previsto che a seguito della presentazione dell'istanza di definizione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza stessa e che detti termini riprendono a decorrere in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento; ipotesi in cui “la definizione non produce effetti”.
Infine, è stata contemplata l'applicazione dei commi 240, ove compatibile, nonché 246 e 247 della legge 197 del 2022. La funzione di tale previsione è probabilmente rinvenibile proprio in quella specificazione della compatibilità da verificarsi per il comma 240, che ha sostanzialmente prescritto determinati effetti di sospensione per le procedure esecutive in corso ed il divieto di intraprenderne nuove, poiché l'applicazione di quei commi per le nuove riaperture di termini sancita dal d.l. 34 del 2023 sarebbe avvenuta comunque, viste le modalità tecniche adottate.
Scadenze dei versamenti da effettuare per la definizione agevolata delle controversie pendenti
Per altro verso, poi, con l'art. 20 del d.l. 34 del 2023, sempre nel testo licenziato dalla Camera, è stata prevista la sostituzione del solo primo periodo del comma 194 dell'art. 1 della legge 197 del 2022 con due periodi. La disposizione serve a adeguare le scadenze dei versamenti da effettuare per la definizione agevolata delle controversie pendenti, in conseguenza del disposto allungamento dei termini per presentare l'istanza di definizione stessa.
La conseguenza, però, è, in caso di pagamento rateale, una concentrazione dei termini per pagare le prime tre rate tra il 30 settembre ed il 20 dicembre dell'anno 2023.
È stata da ultimo prevista la possibilità di versamento delle rate ulteriori con cadenza mensile, anziché con cadenza trimestrale, fermo restando in ogni caso l'obbligo di versare le rate dei mesi di dicembre entro il 20 dello stesso mese per ragioni di contabilità di Stato. Si tratta di intervento assolutamente marginale, che potrà probabilmente avere qualche comodità ulteriore per coloro i quali presenteranno le istanze di definizione agevolate nel caso in cui preferissero effettuare versamenti secondo rate mensili anziché trimestrali.
Nel dettaglio, a scelta del contribuente, le rate successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.